Reiterazione dell’accesso agli atti e diversità soggettiva del richiedente (TAR Campania n. 1713 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di una domanda di accesso agli atti è inammissibile solo ove sussista identità soggettiva del richiedente e non emergano elementi nuovi idonei a giustificarne la riproposizione. La diversità dei soggetti instanti comporta di per sé una diversa prospettazione della posizione legittimante e una diversa finalità dell’istanza ostensiva, con la conseguenza che l’accesso esercitato uti singulus resta autonomamente esperibile anche quando l’ente associativo di riferimento abbia già ottenuto riscontro. Sussistono le condizioni legittimanti l’accesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990, quando l’istanza sia volta a verificare la correttezza della quantificazione di un contributo europeo e i documenti richiesti siano collegati all’interesse legittimo alla sua corretta erogazione. L’automatizzazione del procedimento di erogazione non può eludere i principi di trasparenza e piena conoscibilità dei meccanismi decisionali.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, aveva chiesto all’AGEA di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa all’eventuale revoca o recupero parziale dei benefici conseguiti e al criterio di quantificazione delle erogazioni considerate, nonché la conferma dell’importo dell’aiuto per il sostegno della quarta gamma di cui sarebbe beneficiario.

L’Agenzia era rimasta silente sull’istanza e il ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio-diniego e l’accertamento del diritto alla conoscenza degli atti. Costituitasi, l’AGEA ha sostenuto di aver già riscontrato la richiesta di informazioni presentata in epoca precedente dall’organizzazione di produttori cui il ricorrente è associato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non condivide la difesa dell’Agenzia. Il precedente riscontro era stato fornito a un ente associativo e non al ricorrente, e la diversità soggettiva dei richiedenti impedisce di qualificare la seconda istanza come mera reiterazione di quella già definita.

Il Tribunale richiama l’orientamento per cui è inammissibile la successiva riproposizione della medesima domanda ostensiva priva di elementi che la giustifichino. Tale regola, tuttavia, presuppone l’identità soggettiva del richiedente, poiché la diversità dei soggetti instanti comporta una diversa prospettazione della posizione legittimante e una diversa finalità dell’istanza.

Nel caso concreto, la seconda istanza è stata proposta dal ricorrente uti singulus, a tutela della propria sfera giuridica, mentre la precedente proveniva da un ente portatore di interessi superindividuali, non perfettamente identificabili con quelli del singolo associato.

Quanto ai presupposti, dall’istanza emerge la finalità di verificare la correttezza dell’importo del beneficio e delle somme restituite. L’azione è quindi esercitata a tutela dell’interesse legittimo alla corretta erogazione dei fondi europei gestiti dall’AGEA, rispetto al quale i documenti richiesti sono collegati.

Il Collegio richiama infine l’orientamento secondo cui l’automatizzazione del procedimento di erogazione dei contributi non può eludere i principi di trasparenza e piena conoscibilità dei meccanismi decisionali, dovendosi consentire al ricorrente una fuoriuscita dal procedimento automatizzato e la possibilità di interloquire con l’amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e ordine di ostensione entro trenta giorni; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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