Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto rilascio del decreto di VIA (TAR Puglia n. 287 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la sopravvenuta adozione del provvedimento amministrativo richiesto, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere solo a condizione che la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta. In tal caso, il giudice dichiara la cessazione ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, valutata la peculiarità e la complessità del procedimento amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in data 17.12.2021, un’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico della potenza di 16,958 MW nel Comune di Manduria (TA), con opere di connessione consistenti in un cavidotto interrato diretto alla sottostazione sita in Erchie (BR).
Rimasta l’amministrazione inerte, la società proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. dinanzi al TAR Puglia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE e dagli altri enti coinvolti nel procedimento, chiedendo la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Si costituivano le amministrazioni intimate con atto di mero stile.
La Motivazione del TAR
Nel corso del giudizio, precisamente con nota depositata il 05.09.2025, le amministrazioni resistenti producevano in giudizio il decreto di VIA favorevolmente rilasciato, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Collegio, esaminati gli atti prodotti, ha rilevato che la pretesa della parte ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’adozione del provvedimento favorevole. L’emanazione del decreto di VIA, infatti, ha eliminato l’inerzia contestata, venendo meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente dalla prosecuzione del giudizio, ormai privo di oggetto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione in considerazione della peculiarità e della complessità del procedimento amministrativo, che giustificano il venir meno della regola della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.