Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e piena disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 286 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al collegio una doverosa presa d’atto, poiché il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La conseguente pronuncia è di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio possono giustificare la compensazione delle spese.
Il Fatto
Un consorzio per lo sviluppo industriale ha impugnato, con ricorso al TAR Puglia, sede di Lecce, la deliberazione della Giunta Regionale pugliese che esprimeva parere favorevole nell’ambito di una procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) statale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 48,73 MW nei comuni di Lecce e Surbo. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era diretto avverso l’intero procedimento V.I.A., comprensivo del parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura e del successivo decreto ministeriale di compatibilità ambientale, nonché degli atti regionali connessi.
Nelle more del giudizio, la società proponente e il consorzio ricorrente hanno definito la vicenda in via stragiudiziale. Con nota depositata il 24.11.2025, la parte ricorrente ha pertanto chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con compensazione delle spese. All’udienza camerale del 23.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente, richiama il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Il collegio sottolinea come la parte conservi la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. In questo arco temporale, la parte può liberamente manifestare la volontà di non avere interesse alla definizione del giudizio.
Il giudice, ricevuta tale dichiarazione, non può esimersi dal prenderne atto. Egli, infatti, non dispone né del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il suo ruolo è quindi limitato a una pronuncia conforme alla volontà espressa dalla parte, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, che comprende Cons. Stato, sez. II, sentenze n. 120/2023 e n. 7816/2022.
Il collegio dichiara conseguentemente il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, improcedibile. La peculiarità della vicenda, l’espressa richiesta delle parti e l’esito in rito del giudizio costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite. La sentenza precisa che l’esito non tocca il merito delle questioni ambientali e procedimentali sollevate, limitandosi a registrare la cessazione dell’interesse strumentale alla decisione.
Nota della Redazione
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