Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per ricostruzione carriera docenti (TAR Puglia n. 285 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare la sentenza. Qualora l’Amministrazione, dopo la notifica della sentenza passata in giudicato, provveda alla ricostruzione della carriera conformandosi alla motivazione e al dispositivo, la pretesa dell’interessato deve ritenersi integralmente soddisfatta. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza dichiara, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere. Non rileva, a tal fine, la deduzione della parte ricorrente circa un presunto riconoscimento di ulteriori periodi ai fini economici, allorché la sentenza da eseguire non li riconosca espressamente. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della tempestività dell’azione amministrativa.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro una sentenza che dichiarava il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo. A seguito della notifica della sentenza e del suo passaggio in giudicato, l’interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nella ricostruzione della carriera.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio e depositava, successivamente, il decreto con cui aveva ottemperato alla ricostruzione della carriera, riconoscendo un’anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 14, mesi 2, giorni 27. La parte ricorrente, nella propria memoria, sosteneva tuttavia che la sentenza riconoscesse ulteriori periodi anche ai fini economici, contestando la completezza dell’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della documentazione depositata dall’Amministrazione, ha ritenuto che la pretesa dell’interessata fosse stata integralmente soddisfatta. La sentenza della Corte di Appello, infatti, riconosceva l’anzianità complessiva maturata nei servizi preruolo, ma non attribuiva espressamente ulteriori periodi ai fini economici come invece dedotto dalla ricorrente.
Il TAR ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudice dell’ottemperanza, quando deve eseguire statuizioni del giudice civile, svolge un’attività meramente esecutiva, senza possibilità di integrare o modificare il contenuto della sentenza. Tale principio si impone a maggior ragione nel caso di pronunce rese dal giudice del lavoro, la cui attuazione non può essere ampliata in sede di ottemperanza.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., l’esito del giudizio non poteva che essere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso che l’Amministrazione aveva provveduto celermente alla ricostruzione della carriera come delineata nella sentenza notificata, nel rispetto del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, considerata la peculiarità della vicenda e la circostanza che l’Amministrazione aveva ottemperato tempestivamente, prima ancora della decisione sul ricorso. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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