Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: l’inerzia del Ministero legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 11043 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an ed al quando, ma al più una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra gli estremi dell’inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso, con conseguente nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’ottenimento della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/2025, per l’importo di 500,00 euro per ciascun anno. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.
La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza svolgere alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito, il Collegio ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto all’esecuzione del giudicato.
La mancata esecuzione, non giustificata da alcuna eccezione o allegazione difensiva, è stata qualificata come inottemperanza. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di ottemperanza è volto a verificare la corretta attuazione del giudicato e a far conseguire al ricorrente l’utilitas riconosciuta dal giudice, non potendo l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di esecuzione per alcuna ragione.
Accogliendo il ricorso, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha altresì disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione in relazione ai ricorsi seriali sulla carta docente. Le spese di lite, liquidate in 800,00 euro, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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