Accreditamento RSA: natura concorsuale della procedura e assenza di autonoma lesività del preavviso di diniego (TAR Puglia n. 275 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’Amministrazione preannuncia il diniego di assegnazione di posti in accreditamento, senza ancora approvare l’istruttoria finale, è atto privo di autonoma portata lesiva e non è autonomamente impugnabile, configurandosi come tardiva comunicazione di un preavviso di diniego. La procedura di assegnazione dei posti in accreditamento delle strutture sociosanitarie ha natura concorsuale, essendo volta all’accesso a benefici circoscritti a una platea limitata di soggetti economici che aspirano alla distribuzione di limitate risorse pubbliche; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 10-bis L. n. 241/1990. È inammissibile la contestazione dei criteri di assegnazione fissati dall’atto di programmazione regionale qualora questo non sia stato tempestivamente impugnato unitamente agli atti applicativi che ne fanno corretta attuazione.

Il Fatto

Una società, titolare di una residenza sanitaria assistenziale per non autosufficienti nel Comune di Soleto, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Regione Puglia le aveva preannunciato il diniego di assegnazione di posti in accreditamento, per esaurimento dei posti letto disponibili. La ricorrente contestava anche la delibera di Giunta regionale n. 880/2023, nella parte in cui non avrebbe consentito di considerare le istanze relative a posti letto già esauriti, nonché i successivi atti di assegnazione provvisoria e di ricognizione del fabbisogno residuo, che confermavano l’esaurimento dei posti per la ASL di competenza. Il ricorso, inizialmente proposto dinanzi al TAR per la Puglia – Bari, era stato trasmesso alla Sezione staccata di Lecce per competenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, rilevando che l’atto impugnato del 2 dicembre 2024 costituiva un mero preannuncio di diniego, privo di autonoma portata lesiva, non avendo ancora determinato alcuna lesione concreta e attuale in capo alla ricorrente. La portata lesiva era assunta solo con la successiva delibera di Giunta regionale n. 1754/2024, che approvava l’istruttoria delle istanze e l’assegnazione dei posti, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il Tribunale ha precisato che la mancata tempestiva impugnazione della DGR n. 880/2023, atto presupposto, impediva di contestare l’esaurimento dei posti disponibili, essendo le censure ormai tardive.

Nel merito, la Corte ha escluso la dedotta illegittimità per difetto di motivazione, evidenziando che la DGR n. 880/2023 aveva correttamente dato attuazione alla programmazione regionale, ricognendo i posti disponibili nel fabbisogno e fissando i criteri di assegnazione. L’obbligo di un’ulteriore ricognizione con provvedimento del dirigente era previsto dalla stessa delibera solo in caso di aggiornamento dell’elenco dei posti, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Il TAR ha altresì escluso la violazione dell’effetto conformativo della precedente sentenza del TAR Bari n. 1256/2024, trattandosi di pronuncia resa in un giudizio sul silenzio, volta a sollecitare l’Amministrazione a provvedere e non a imporre una specifica modalità di assegnazione.

Con riferimento ai motivi aggiunti, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, richiamando il principio per cui la procedura di assegnazione dei posti in accreditamento ha natura concorsuale, caratterizzata da termini decadenziali e dall’accesso a una platea limitata di beneficiari. Ha altresì dichiarato inammissibili le censure relative alla contraddittorietà dell’azione amministrativa, in quanto rivolte avverso atti non impugnati nei termini, nonché generiche e astratte le doglianze concernenti la programmazione sanitaria complessiva, la tutela del diritto alla salute e l’utilizzo dei dati ISTAT, non essendo stati impugnati i relativi atti di programmazione. Il Tribunale ha infine respinto la domanda di riconoscimento del diritto all’assegnazione di un secondo modulo di posti letto, trattandosi di questione estranea alla procedura in esame, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità e complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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