Ordine di demolizione su area vincolata a parcheggio e doverosità del ripristino (C.G.A.R.S. n. 122 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conformità delle opere al titolo edilizio non esaurisce la verifica di legittimità dell’ordine di demolizione, poiché resta logicamente preliminare e giuridicamente assorbente il dato della concreta localizzazione dell’intervento rispetto a un’area qualificata come permanentemente destinata a parcheggio. Ove le opere ricadano, anche solo in parte, su area gravata da vincolo reale di destinazione a parcheggio, la trasformazione stabile non è tollerabile e impone il ripristino dello stato dei luoghi. L’ordine di demolizione costituisce misura urgente, doverosa e rigorosamente vincolata, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un apporto partecipativo idoneo a modificarne il contenuto. Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non genera alcun affidamento meritevole di tutela, né impone un onere di motivazione rafforzata. Il meccanismo sostitutivo della sanzione pecuniaria, in luogo della demolizione, non opera in via automatica e presuppone la prova rigorosa dell’impossibilità tecnica del ripristino.

Il Fatto

La vicenda nasce da una conflittualità tra confinanti in relazione a un complesso edilizio realizzato in un comune siciliano e all’assetto dei confini, nonché a un connesso vincolo reale di destinazione a parcheggio. Gli appellanti, divenuti proprietari per successione di un immobile, assumono la piena conformità delle opere alla concessione edilizia originaria e alla successiva concessione in variante.

A seguito di segnalazioni del proprietario confinante, il Comune ha svolto accertamenti in loco e, sul presupposto che la scala di accesso alla veranda e i muretti di recinzione ricadessero in area altrui gravata da vincolo a parcheggio, ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso con sentenza n. 1933/2023; di qui l’appello al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il collegio amministrativo respinge integralmente l’impugnazione, confermando l’impianto del primo giudice. Quanto al primo motivo, la censura di travisamento fattuale non si confronta con il baricentro del decisum: la sentenza di primo grado non ha impostato il giudizio come verifica cartolare della presenza delle opere negli elaborati, ma ha ancorato la legittimità dell’ordinanza al riscontro della ricaduta delle stesse su area gravata da vincolo permanente di destinazione a parcheggio. La concessione in variante del 1996 è reputata del tutto inconferente, poiché reca la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi e nulla incide sulla destinazione dell’area.

La censura di difetto di istruttoria non regge: l’ordinanza non è frutto di affermazione assertiva, ma di una sequenza scandita da invito a produrre perizia, nomine tecniche, sopralluogo e verbale congiunto formato in contraddittorio con elaborato grafico. Né sussiste vizio motivazionale, poiché il provvedimento individua le opere, le qualifica e ne ordina la rimozione, esplicitando l’elemento decisivo della localizzazione in area vincolata.

Quanto al profilo sanzionatorio, l’invocata categoria della parziale difformità non opera come automatica degradazione del potere repressivo rispetto alla disciplina dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001. Il meccanismo sostitutivo non è automatico e richiede la prova dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme; prova non fornita, anche in considerazione del vincolo paesaggistico richiamato nell’ordinanza. La mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo tale individuazione avvenire nella fase successiva ed eventuale.

Infine, la Corte esclude la lesione delle garanzie partecipative ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990: l’ordine di demolizione è atto dovuto conseguente a situazione obiettiva, non determinazione discrezionale conformata dall’interlocuzione procedimentale; e in concreto gli interessati non sono rimasti estranei all’accertamento. Il decorso del tempo non fonda alcun affidamento, richiamandosi Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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