Revoca porto d’armi per conflittualità familiare e indizi di abuso alcolico (TAR Puglia n. 276 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, non sussiste un diritto assoluto al porto d’armi, trattandosi di eccezione al divieto generale, subordinata alla sussistenza della piena affidabilità del richiedente. L’Amministrazione di Pubblica Sicurezza può legittimamente fondare il giudizio di non affidabilità su elementi indiziari e valutazioni probabilistiche, senza che sia richiesta una condanna penale o un accertato abuso nell’uso delle armi. Costituiscono indici rilevanti la conflittualità familiare, anche in caso di separazione, e i dubbi sulle condizioni psico-fisiche dell’interessato. Il provvedimento di revoca ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e l’interesse pubblico alla sicurezza collettiva prevale sull’interesse del privato al rilascio del titolo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, impugnava il decreto del Questore di Lecce del 24 luglio 2023 che disponeva la revoca del titolo. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento avviato a seguito della segnalazione dei Carabinieri, i quali avevano riferito di una denuncia della moglie del ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia e dell’emersione di elementi relativi a un’assidua assunzione di sostanze alcoliche.

Il ricorrente, premesso che l’unico episodio contestato risaliva al 9 marzo 2023 e che il P.M. aveva formulato richiesta di archiviazione, deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., sostenendo che il provvedimento si fondava esclusivamente sulla conflittualità coniugale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato esente dai vizi dedotti. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale, riconoscibile solo a fronte della completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, con valutazione prognostica affidata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

In applicazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, la revoca può essere disposta quando nella persona autorizzata vengono a mancare le condizioni alle quali il rilascio era subordinato. La giurisprudenza consolidata, citata dal Collegio, ammette che il giudizio di non affidabilità possa fondarsi su situazioni genericamente non ascrivibili alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale né di un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.

Il Tribunale ha precisato che la valutazione dell’Amministrazione risponde alla logica cautelare del “più probabile che non”, basata su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da meri elementi di fumus. Le condizioni di salute e la specchiatezza del richiedente devono essere valutate in modo rigoroso, prevalendo l’interesse pubblico alla sicurezza collettiva.

Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la revoca fosse legittimamente motivata, essendo emersi elementi indiziari sufficienti: il comportamento del ricorrente che, durante una discussione, aveva prelevato un’arma dalla cassaforte inserendo un caricatore per intimorire la moglie, l’aspra conflittualità familiare sfociata in denunce penali e i ragionevoli dubbi sulle condizioni psico-fisiche dell’interessato a causa dell’assunzione di alcol. Tali circostanze, pur prive di rilievo penale, legittimano il dubbio sulla permanenza dei requisiti di affidabilità.

Il Collegio ha infine escluso che l’attività venatoria costituisca un’esigenza necessaria per il sostentamento del ricorrente, non ravvisando i presupposti per una tutela cautelare, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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