Dichiarazioni non veritiere equiparate alle mendaci per decadenza contributi (TAR Lazio n. 10098 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di una dichiarazione non veritiera resa nella domanda di ammissione a un beneficio economico pubblico determina ex lege l’effetto decadenziale di cui all’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, precludendo l’accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per il periodo di due anni. Il provvedimento di esclusione costituisce l’atto che accerta in chiave dichiarativa tale effetto, del quale rappresenta una conseguenza distinta e ulteriore. Le fattispecie disciplinate dai commi 1 e 1-bis dell’art. 75 citato sono sovrapponibili, risultando il significato di dichiarazione non veritiera equivalente, ratione materiae, a quello di dichiarazione mendace. La decadenza biennale opera a prescindere dall’adozione di un formale atto di accertamento autonomo.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di concessioni per le emittenti radiofoniche locali “Radio Pico” e “Radio Pico Classic”, ha presentato domanda di ammissione ai contributi pubblici previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2024. L’Amministrazione ministeriale, tuttavia, ha dichiarato inammissibile la domanda, richiamando il divieto biennale di accesso ai benefici di cui all’art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000, conseguente alla dichiarazione non veritiera resa in relazione all’anno 2022 in ordine alle ore di Cassa Integrazione Guadagni.

La società ha impugnato il provvedimento di esclusione con il ricorso principale, deducendo, tra l’altro, la mancata adozione di un formale provvedimento di decadenza e l’erronea equiparazione tra dichiarazione non veritiera e dichiarazione mendace. Ha successivamente proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria definitiva e il rigetto dei reclami, unitamente a un ricorso autonomo, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti lesivi. Il Ministero si è costituito solo nel giudizio principale, contestando la fondatezza delle doglianze.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, ritenendo necessaria la trattazione unitaria per ragioni di economia processuale e coerenza della tutela giurisdizionale. Nel merito, ha respinto le censure, valorizzando il giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8026 del 2025, che aveva definitivamente accertato la legittimità dell’esclusione per l’annualità 2022.

Quanto alla contestata mancata adozione di un provvedimento di decadenza, il Tribunale ha chiarito che l’effetto decadenziale discende ex lege dalla falsità dichiarativa ed è accertato in chiave dichiarativa dal provvedimento di esclusione. Tale provvedimento costituisce una conseguenza distinta e ulteriore rispetto alla decadenza, che opera automaticamente, sicché l’Amministrazione è vincolata a non ammettere il soggetto al beneficio per il biennio successivo.

In relazione all’asserita erronea applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, il Collegio ha richiamato il precedente conforme del Consiglio di Stato, affermando la sovrapponibilità delle fattispecie di cui ai commi 1 e 1-bis della disposizione. Il significato giuridicamente attribuito alle dichiarazioni non veritiere risulta, ratione materiae, equivalente a quello di dichiarazioni mendaci, con la conseguenza che la sanzione della preclusione biennale opera anche in assenza di un intento fraudolento specificamente accertato.

Infine, il Tribunale ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l’art. 10-bis, comma 1, legge n. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, ivi incluse quelle dirette a selezionare i progetti da ammettere a contribuzione pubblica. La natura vincolata del provvedimento di esclusione, conseguente all’effetto decadenziale prodottosi, rendeva comunque ininfluente l’apporto partecipativo richiesto dalla ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi sono stati respinti con spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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