Inottemperanza al giudicato: accoglimento e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 8 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando l’Amministrazione, destinataria di un giudicato che le impone di definire un procedimento, sia rimasta inerte. Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin da subito un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, ponendo le relative spettanze a carico dell’Amministrazione soccombente. L’accoglimento dell’azione di ottemperanza comporta la condanna alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 2019 che aveva imposto al Ministero dell’Interno di definire il procedimento avviato con istanza del 4 settembre 2017 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie e del correlativo equo indennizzo, deduceva la persistente inerzia dell’Amministrazione. Presentava quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e l’accesso agli atti del procedimento, ai sensi dell’istanza del 21 marzo 2025. Il Ministero si costituiva per la reiezione del gravame, ma il Tribunale disponeva incombenti istruttori, seguiti da riscontro dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la mancata ottemperanza al giudicato, accogliendo il ricorso in quanto fondato. Ha valutato che l’Amministrazione non avesse dato corso a quanto ordinato con la sentenza passata in giudicato, ossia la definizione del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero dell’Interno di provvedere alla definizione del procedimento, con accesso agli atti dell’istanza del 21 marzo 2025, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha disposto che, decorso inutilmente tale termine, sia nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Chieti, con possibilità di delega a un funzionario, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per l’adempimento sostitutivo.
Il Tribunale ha precisato che le eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, saranno liquidate con separato decreto previa idonea documentazione. Ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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