Errore materiale non correggibile se incide sul contenuto prescrittivo del dispositivo (TAR Puglia n. 274 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale di una sentenza, ai sensi dell’art. 86, co. 1, cod. proc. amm., è correggibile solo quando riguarda la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da una mera svista o disattenzione nella redazione e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi. Il procedimento di correzione non è invece utilizzabile quando l’istanza incida sul contenuto concettuale del decisum, per il quale è prevista l’impugnazione, né quando la sentenza non sia emendabile de plano o richieda complesse attività ricostruttive atte ad individuare il reale contenuto della stessa o l’effettivo pensiero del giudice.
Il Fatto
Con la sentenza n. 1090/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dal Comune di San Cesario di Lecce per l’esecuzione delle sentenze n. 1461/2015 e n. 3208/2015, disponendo che l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER Puglia) provvedesse a dare piena esecuzione ai giudicati, determinando e corrispondendo in favore dei Comuni il contributo socio ambientale ex art. 10 della legge regionale n. 17/1993.
L’AGER, con istanza depositata il 17 novembre 2025, ha chiesto la correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nella sentenza, evidenziando una discrasia tra la motivazione, che conteneva l’obbligo di “determinare” il contributo, e il dispositivo, che invece statuiva l’obbligo di “determinare e corrispondere” il contributo medesimo. I Comuni di San Cesario di Lecce e di San Donato di Lecce hanno chiesto il rigetto dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di correzione, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale per cui l’errore materiale correggibile è soltanto quello che concerne la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento, determinato da una mera svista nella redazione e, come tale, percepibile ictu oculi.
La Corte ha precisato che il rimedio della correzione non può essere impiegato per conseguire una diversa statuizione della sentenza, né quando la pronuncia non sia emendabile de plano o richieda complesse attività ricostruttive per individuare il reale contenuto della decisione o l’effettivo pensiero del giudice, come nel caso di specie.
Nel caso concreto, l’espressione contenuta nel dispositivo non è risultata chiaramente ascrivibile a una mera disattenzione redazionale: l’istanza appariva piuttosto diretta ad alterare il contenuto prescrittivo sostanziale della pronuncia, finalità perseguibile esclusivamente attraverso la sua impugnazione. Il Tribunale ha quindi respinto l’istanza, con nulla sulle spese, e ha disposto la comunicazione del decreto anche al Commissario ad acta, già nominato per l’esecuzione, al quale era stato accordato con ordinanza collegiale n. 40/2026 il nuovo termine di 120 giorni per eseguire l’incarico commissariale.
Nota della Redazione
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