Aspettativa per infermità: niente fasce di reperibilità per la visita fiscale (TAR Puglia n. 216 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico collocato in aspettativa per infermità non è assoggettato all’obbligo di permanenza al domicilio nelle fasce orarie di reperibilità previste per le visite fiscali, disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206. In tale regime, l’Amministrazione che intenda verificare lo stato di malattia deve disporre una visita di controllo, preavvisando il dipendente ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 686/1957. L’assenza ingiustificata del dipendente durante la fascia di reperibilità non integra, pertanto, violazione disciplinare ove egli versi in aspettativa e non sia stato preavvisato. Resta invece integrato l’illecito disciplinare per lo svolgimento di attività lavorativa non autorizzata, incompatibile con la funzione pubblica esercitata, ai sensi degli artt. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e 53 del d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato, era stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio fino al 31 luglio 2023. In data 30 luglio 2023, personale della Capitaneria di Porto lo aveva individuato a bordo di un natante da diporto, in compagnia della moglie. A seguito di tale accertamento, il Questore aveva contestato al dipendente due distinti addebiti: la violazione dell’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per la visita fiscale e lo svolgimento di attività di disbrigo di pratiche assicurative, ritenuta incompatibile con lo status di agente di Polizia. All’esito del procedimento disciplinare, era stata irrogata la sanzione della pena pecuniaria pari a due trentesimi di una mensilità dello stipendio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sull’errata qualificazione giuridica dell’assenza. Ha rilevato che il dipendente non era in malattia, bensì in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, istituto disciplinato dal capo I del titolo IV del d.P.R. n. 686/1957. Per tale regime, l’art. 32 prevede che l’Amministrazione competente disponga una visita di controllo, con l’obbligo di preavvisare il dipendente ove questi ne abbia fatto richiesta per farsi assistere da un medico di fiducia. Non trovano invece applicazione le disposizioni del d.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206, che regolano le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali dei lavoratori in malattia.

Ne discende che l’Amministrazione ha erroneamente applicato l’istituto della reperibilità al personale in aspettativa, facendo venir meno il primo presupposto oggettivo dell’illecito disciplinare. Il Tribunale ha quindi annullato in parte il provvedimento sanzionatorio, non senza richiamare il precedente del Cons. Stato, Sez. I, n. 194/2023.

Il secondo motivo di ricorso è stato invece respinto. Il Tribunale ha ritenuto che l’addebito relativo allo svolgimento di attività incompatibile fosse sorretto da elementi probatori concreti, provenienti dall’informativa riservata del Comandante dell’Ufficio locale marittimo. Dalle evidenze emergeva che il ricorrente si era qualificato come interlocutore per il disbrigo di pratiche assicurative a favore dell’utenza dell’ufficio, attività per la quale non aveva fornito elementi probatori di segno contrario.

La sentenza ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, con compensazione delle spese di lite e salva la riedizione del potere da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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