Delibera di stima IMU e vincolo del giudicato tributario (TAR Puglia n. 213 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto conformativo delle sentenze del giudice tributario ha precisi limiti soggettivi e oggettivi, riferendosi alla corretta determinazione dell’imposta per i singoli periodi d’imposta, e non costituisce un vincolo per il procedimento di rideterminazione in via generale e pro futuro del valore venale delle aree fabbricabili. L’atto comunale che determina i valori medi delle aree ai fini IMU ha natura di atto generale e, difettando di valenza immediatamente ed autonomamente imperativa, si sottrae al generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990. Gli elementi che incidono “dall’esterno” sul concreto valore del singolo immobile devono essere considerati in sede di valutazione del singolo atto impositivo, la cui legittimità può essere contestata davanti al giudice tributario.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di terreni ricadenti in zone C1 e D1 del P.R.G. del Comune di Martano, impugnavano la deliberazione di G.M. n. 25 del 18.2.2021, recante la stima del valore venale delle aree fabbricabili con decorrenza 1.1.2021, unitamente ad atti presupposti.
I terreni, non immediatamente edificabili in assenza di piani attuativi, erano stati valutati dal Comune in € 26,00/mq, a seguito di un abbattimento del 35% applicato al valore storico di € 40,00/mq. Tale valore, ad avviso dei ricorrenti, contrastava con il giudicato formatosi su plurime sentenze della Commissione Tributaria, che avevano accertato, in esito a C.T.U., la congruità di un valore di € 20,75/mq.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure prospettate. Sulla dedotta violazione del giudicato, il Collegio ha osservato che l’effetto conformativo delle sentenze tributarie prodotte concerne esclusivamente la corretta determinazione dell’ICI dovuta dai ricorrenti per i singoli anni d’imposta (periodo 2011–2017) e non può essere esteso al procedimento di rideterminazione generale del valore venale degli immobili per l’anno 2021.
La delibera impugnata, nella quale confluiscono gli esiti di una pluralità di contenziosi relativi alle aree C1 e D1, ha natura di atto avente portata generale. Ne consegue che i valori in essa indicati costituiscono un elemento istruttorio rilevante per l’adozione dei successivi atti impositivi, ma non esprimono un obbligo di conformarsi al valore accertato nei giudizi inter partes.
Il TAR ha inoltre ritenuto non illogica né irragionevole la scelta dell’Amministrazione di applicare una percentuale di abbattimento del 35%, individuata all’interno della forbice (32,5%–47,90%) risultante dai diversi pronunciamenti del giudice tributario. Tale scelta si fonda su un dato istruttorio aggregato e ponderato, riferito alla generalità delle aree del territorio comunale.
In ogni caso, il valore di € 20,75/mq richiamato dai ricorrenti, risultante da una C.T.U. del 2018, era stato devalutato con riferimento all’anno 2011 ed era inferiore al valore effettivo dell’area accertato dal consulente al momento della redazione dell’elaborato (€ 22,39/mq).
Da ultimo, richiamando il condiviso orientamento di TAR Sardegna, 18.6.2024, n. 477 e Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014, n. 4587, il Collegio ha precisato che, in ragione della natura di atto generale della delibera di stima, le peculiarità del singolo immobile non possono essere valutate in tale sede, ma dovranno essere fatte valere dal contribuente impugnando il conseguente avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario. Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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