Ricostruzione contributiva dovuta al lavoratore anche in caso di rapporto nullo (TAR Campania n. 1365 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato anche quando l’obbligo esecutivo consista nella ricostruzione della posizione contributiva previdenziale del lavoratore. L’art. 2126 cod. civ. trova applicazione anche in caso di nullità del rapporto di lavoro costituito in violazione delle norme sulle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, poiché i diritti connessi all’attività prestata di fatto — retribuzione e copertura previdenziale — restano fermi. Il lavoratore il cui contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia stato accertato come rapporto subordinato ha diritto, in difetto di conversione, alla tutela risarcitoria, alla ricostruzione della posizione contributiva e al trattamento di fine rapporto. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio presso un istituto di istruzione superiore in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ininterrottamente dalla fine di giugno 2001 all’anno scolastico 2016/2017. Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha accertato la natura subordinata di quei rapporti a tempo determinato e ha condannato il Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno, oltre al rimborso delle spese.

Il Ministero ha pagato la somma liquidata, ma non ha ricostruito la posizione contributiva dell’interessato ai fini del corretto inquadramento pensionistico. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo di prescrivere le modalità esecutive e di nominare un commissario ad acta. Si sono costituiti il Ministero e, in via istruttoria, è stato coinvolto l’INPS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’art. 2126 cod. civ., che impedisce alla nullità del contratto di lavoro di pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale conserva i diritti connessi all’attività svolta, tra cui retribuzione e copertura previdenziale, in conformità agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Tale disposizione opera anche nell’ipotesi di nullità del rapporto costituito in violazione delle norme sulle assunzioni pubbliche. Gli obblighi richiamati, infatti, si ricollegano all’attività prestata di fatto, senza che rilevi la nullità del rapporto per contrasto con la disciplina delle assunzioni. La soluzione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, tra cui Cass. Sez. Unite n. 8519/2012 e Cass. Sez. Lavoro n. 4360 del 13 febbraio 2023, secondo cui, in caso di collaborazione accertata come subordinata, il lavoratore non ottiene la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma ha diritto alla tutela risarcitoria nei limiti dell’art. 2126 cod. civ., alla ricostruzione della posizione contributiva e al trattamento di fine rapporto.

Sul piano dell’esecuzione, il Ministero ha riconosciuto il pagamento delle somme ma non contesta la mancata ricostruzione contributiva. L’istituzione scolastica si è dichiarata impossibilitata per un impedimento tecnico — la preclusione ad operare sulla piattaforma Passweb — e ha sollecitato l’intervento dell’INPS. L’INPS ha riscontrato che la contribuzione risulta accreditata e utilizzata per il trattamento pensionistico già in godimento, senza però assumere alcun adempimento.

Accertato il giudicato e la rituale notificazione, il Collegio ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il ricorso è pertanto accolto: le amministrazioni resistenti, Ministero e INPS, sono condannate a dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro novanta giorni, con nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta per la ricostruzione della posizione contributiva e le necessarie modifiche sull’applicativo INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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