Intervento litisconsortile tardivo inammissibile: questione rilevata d’ufficio (TAR Puglia n. 212 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intervento in giudizio spiegato da un soggetto titolare di una posizione giuridica dipendente dal rapporto dedotto in causa, quale il gestore di infrastrutture per telecomunicazioni che abbia già ottenuto un titolo abilitativo, deve qualificarsi come intervento adesivo dipendente di natura litisconsortile. Tale intervento, non avendo carattere autonomo, deve essere proposto nel termine di impugnazione del provvedimento impugnato. L’intervento tardivo è inammissibile e la relativa eccezione, se non sollevata dalle parti, può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

La società Cellnex Italia S.p.A., gestore dell’infrastruttura di telecomunicazioni esistente, ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Otranto nella parte in cui subordinava l’intervento di adeguamento tecnologico al mantenimento delle caratteristiche di amovibilità e alla non modificazione dell’altezza dell’infrastruttura assentita.

Nel giudizio proposto dinanzi al TAR Puglia – Lecce, il Comune di Otranto e il Ministero della Cultura si sono costituiti, mentre le società Wind Tre S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. hanno spiegato intervento volontario, assumendo la qualità di controinteressate in quanto destinatarie dell’autorizzazione impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità dell’intervento spiegato dalla società Vodafone Italia S.p.A., avente natura litisconsortile e proposto dopo la scadenza del termine di impugnazione.

Il TAR ha richiamato il principio per cui l’intervento di chi sia titolare di una posizione giuridica dipendente dal rapporto controverso è soggetto al termine di decadenza previsto per l’impugnazione del provvedimento. Tale principio è stato affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 15 del 29 ottobre 2024 e ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 2963 del 22 settembre 2025, citati nell’ordinanza.

La questione, non essendo stata eccepita dalle parti costituite, è stata rilevata d’ufficio dal giudice che, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti il termine di venti giorni per il deposito di memorie difensive sulla questione stessa.

Il Collegio ha precisato che la rilevazione d’ufficio del vizio di inammissibilità dell’intervento non determina l’immediata definizione del giudizio, ma impone l’attivazione del contraddittorio, al fine di garantire il diritto di difesa delle parti coinvolte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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