Esecuzione del giudicato e trasmissione alla Corte dei conti per inerzia seriale (TAR Piemonte n. 289 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo, formato da una sentenza del giudice ordinario, sia stato notificato all’Amministrazione soccombente nel suo domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’azione di ottemperanza. L’attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, sostituisce la spedizione in forma esecutiva abrogata a decorrere dal 28.02.2023. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, del compenso individuale accessorio di euro 619,84. Il titolo era divenuto definitivo, notificato in via telematica al Ministero nel suo domicilio reale e non eseguito.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio, senza che l’Amministrazione abbia contestato l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti di rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023. Il titolo è stato poi notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Tale termine, secondo il Collegio, opera anche nel giudizio di ottemperanza. L’inadempimento non è stato contestato.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che la ricorrente segnali l’infruttuoso decorso del termine indicando anche il proprio codice fiscale.

Il Collegio ha escluso il compenso commissariale, ritenendo le funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità della difesa, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Da ultimo, il TAR ha rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale su voci stipendiali del personale scolastico assunto a tempo determinato. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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