SCIA alternativa al permesso di costruire e potere inibitorio: necessità di un formale atto di intervento (TAR Puglia n. 207 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire, una volta decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo di cui all’art. 19, co. 3, l. 241/1990, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria ai sensi dell’art. 19, co. 4, e dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Non è pertanto legittima l’ordinanza di demolizione che disconosca gli effetti abilitativi della SCIA senza che sia stato adottato un formale atto di intervento sulla segnalazione. La mancata conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non priva di efficacia la SCIA, ma deve essere contestata nei termini e con le garanzie procedimentali previste. L’esclusione dal vincolo paesaggistico ex lege di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004 per le aree delimitate come zone A e B nei termini di legge esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel centro urbano di Gallipoli, presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia “pesante”, con demolizione e rifacimento dei solai, ampliamento e variazione di prospetto. Dopo l’avvio dei lavori, il Comune, a seguito di un esposto, contestava l’incompatibilità dell’intervento con la normativa urbanistica della zona A.2.2 e la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, ingiungendo la demolizione delle opere con ordinanza del 30 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza di demolizione non era stata preceduta dall’adozione di alcun atto formale volto a privare la SCIA dei suoi effetti abilitativi. La comunicazione dell’11 ottobre 2024, infatti, non costituiva esercizio dei poteri di cui all’art. 19, co. 3, 4 e 6, l. 241/1990, né un provvedimento di autotutela, sostanziandosi in una mera segnalazione priva di valore provvedimentale diretto.

La Corte ha richiamato il principio per cui, decorsi i termini per l’esercizio del potere inibitorio, la SCIA costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, rimovibile solo attraverso l’autotutela decisoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5725 del 2020). La difformità dalle NTA, inoltre, non impedisce il perfezionamento della segnalazione, che può produrre effetti anche per una domanda non conforme a legge, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2661 del 2023.

Quanto al profilo paesaggistico, il Collegio ha accertato che l’area era inclusa, già al 6 settembre 1985, in zona B, con conseguente applicabilità dell’esclusione dal vincolo ex lege di cui all’art. 142, co. 2, lett. a), d.lgs. 42/2004, circostanza confermata anche dalla delibera comunale di perimetrazione del 4 agosto 2025. Ne deriva la non necessarietà dell’autorizzazione paesaggistica, come precisato anche dall’art. 90, co. 3, NTA del PPTR pugliese.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza demolitoria e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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