Ordine di rimozione rifiuti al proprietario: necessaria la prova di dolo o colpa (TAR Puglia n. 209 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati, emesso ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 nei confronti del proprietario dell’area che non sia il diretto responsabile dell’abbandono, presuppone l’accertamento della sua responsabilità a titolo di dolo o colpa, anche omissiva. L’accertamento deve essere compiuto dall’amministrazione con un’istruttoria completa e un’esauriente motivazione, all’esito di un contraddittorio procedimentale instaurato con l’interessato mediante la comunicazione di avvio del procedimento. È illegittima l’ordinanza indiscriminatamente rivolta al proprietario per la sola qualità rivestita, in assenza di tali presupposti.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un terreno nell’agro del Comune di Supersano, segnalava ai carabinieri forestali l’abbandono ad opera di ignoti di un cumulo di rifiuti speciali, probabilmente provenienti da un cantiere edile. Il Comune, senza attivare alcun contraddittorio con la proprietaria, emetteva l’ordinanza n. 32/2025, intimando la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro cinque giorni.

La società, dopo aver effettuato accesso agli atti, impugnava il provvedimento innanzi al TAR, deducendo la mancata valutazione della propria responsabilità soggettiva e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso sulla base della chiara formulazione dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che onera l’amministrazione di accertare che l’abbandono sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa. Il TAR richiama il principio per cui non è configurabile una responsabilità oggettiva del proprietario dell’area inquinata, occorrendo la dimostrazione della colpa attiva o omissiva, quale la mancata denuncia alle autorità.

La giurisprudenza citata precisa che sono illegittimi gli ordini di smaltimento rivolti al proprietario in ragione della mera qualità e in mancanza di adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta. Nel caso di specie, il Comune aveva emesso l’ordinanza nei confronti della società esclusivamente in quanto proprietaria, senza operare alcuna valutazione in ordine all’elemento soggettivo.

Il Tribunale ha inoltre rilevato la violazione della garanzia procedimentale, poiché la responsabilità del proprietario deve essere accertata “in contraddittorio con i soggetti interessati”. L’amministrazione non ha attivato il contraddittorio mediante la comunicazione di avvio del procedimento, necessaria ai fini dell’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti.

La sentenza dichiara l’illegittimità dell’ordinanza sotto entrambi i profili, disponendone l’annullamento e facendo salva l’eventuale riedizione del potere nel rispetto dei principi enunciati. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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