Istruttoria cautelare: accertamento modalità prova efficienza fisica concorso (TAR Puglia n. 198 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove la fondatezza della domanda dipenda da accertamenti tecnici non ancora acquisiti, può disporre un’istruttoria volta a verificare la legittimità delle operazioni concorsuali. Tale verifica deve riguardare le modalità di misurazione della prova, l’avvenuta omologazione e taratura degli strumenti utilizzati e l’effettiva entità dello sforamento del tempo massimo previsto. L’accertamento di tali profili è presupposto necessario per decidere sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. La comunicazione dell’ordinanza istruttoria all’amministrazione avviene nelle forme di cui all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, con conseguente oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Il Fatto

La ricorrente, candidata a un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un Agente di Polizia Locale, veniva esclusa dalla procedura all’esito della prova di efficienza fisica. Il provvedimento di esclusione, adottato dal Comune, non le consentiva di essere inserita nella graduatoria finale tra i candidati idonei.

La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione e gli atti connessi, deducendo vizi relativi alle modalità di svolgimento e di misurazione della prova di velocità. In particolare, contestava l’utilizzo di un cronometro manuale e la mancata verificazione dell’affidabilità dello strumento. Nel giudizio cautelare si costituiva il Comune, contestando le avverse deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026, ha ritenuto necessario acquisire elementi tecnici per la decisione sull’istanza cautelare. Sul punto, ha osservato che la legittimità dell’esclusione dipende dalla corretta esecuzione della prova e dall’affidabilità degli strumenti di rilevamento.

In primo luogo, il Collegio ha richiesto all’Amministrazione di chiarire se, oltre al cronometro manuale, vi siano state altre possibilità di verificazione del tempo stimato, ad esempio attraverso l’ausilio di giudici FIDAL. Ha inoltre disposto accertamenti sulla preventiva omologazione, taratura, corretta installazione e funzionamento del misuratore, da effettuarsi ad opera di soggetti abilitati.

Il TAR ha altresì chiesto di specificare come siano stati impiegati i cronometristi e quale sia stato l’effettivo sforamento del tempo da parte della ricorrente rispetto a quello massimo consentito. Tali elementi sono stati ritenuti essenziali per valutare la correttezza della procedura e, conseguentemente, la fondatezza dei motivi di ricorso.

L’ordinanza ha pertanto disposto un’istruttoria a carico del Comune, assegnando il termine di giorni 15 per il deposito della relazione di chiarimenti. Ha infine rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 e ordinato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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