Ottemperanza del difensore distrattario alle spese liquidate dal giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1751 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore distrattario delle spese di lite, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., è titolare di una legittimazione esclusiva ad agire con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per conseguire il pagamento degli onorari e delle spese liquidati in suo favore. Per effetto della distrazione si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, distinto da quello tra le parti del giudizio, che abilita il solo procuratore antistatario a intimare il precetto e a promuovere l’esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un ulteriore termine per il pagamento, nominando per il caso di ulteriore inerzia il commissario ad acta.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, l’amministrazione scolastica è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario e distrattario. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato dallo stesso procuratore.

Non essendo seguito alcun pagamento, il difensore ha agito in proprio davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla statuizione sulle spese. L’amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito, né ha offerto indicazioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva. Rileva che la distrazione delle spese opera ex art. 93 c.p.c. e determina, tra il difensore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Nei limiti della somma liquidata, tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale verso il cliente vittorioso.

Da questa ricostruzione discende che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, che comprende Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e diverse pronunce di merito amministrativo.

Nel merito, il Tribunale verifica che il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente dal difensore in proprio. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum e non ha dedotto nulla sull’andamento della procedura.

Il ricorso è pertanto fondato. Il Collegio dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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