Ottemperanza per il pagamento di somme da giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 368 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm. A fronte dell’accertato inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, assegnando un termine per adempiere e riservandosi la nomina del commissario ad acta all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro una sentenza (n. 1322 del 2024), passata in giudicato, favorevole al riconoscimento di propri diritti economici nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguito del mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione, la stessa proponeva due distinti ricorsi per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. I ricorsi, sostanzialmente duplicati, sono stati riuniti dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, in quanto diretti all’esecuzione della medesima sentenza. Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte del giudicato formatosi, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, constatando il persistente inadempimento dell’Amministrazione intimata.

Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore. Ha, inoltre, condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il TAR l’ha riservata all’eventualità che, dopo il termine assegnato, l’inadempimento si protragga, considerato che in casi omologhi il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione. Da ultimo, ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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