Ottemperanza per la carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2608 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia effettuato alcun pagamento né formulato deduzioni, integra gli estremi dell’inottemperanza, con conseguente ordine di adempimento entro un termine assegnato e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece esclusa quando l’astreinte risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, tenuto conto delle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli di bilancio e dell’esiguità del credito.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del beneficio economico della “carta elettronica” per gli anni scolastici dal 2016/17 al 2019/20. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’amministrazione, che tuttavia non vi dava esecuzione.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, con contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro per il ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che, rispetto al titolo esecutivo – passato in giudicato e ritualmente notificato – era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione avesse provveduto ad alcun adempimento, neppure parziale.
L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non aveva formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, così che il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero intimato, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Ha altresì nominato sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, con l’incarico di dare corso al pagamento entro il successivo termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, la disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” o sussistano “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che assumessero rilievo le specifiche difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio e all’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
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Nota della Redazione
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