Inammissibile il ricorso contro una procedura competitiva cui si è partecipato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 360 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il ricorso proposto da un operatore economico avverso gli atti di indizione di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima alla quale il medesimo ha già partecipato, laddove la censura relativa alla modalità di affidamento sia sollevata solo in un momento successivo all’avvio della selezione e senza che sia allegata una lesione attuale e concreta della propria sfera giuridica. La norma urbanistica che consente l’accorpamento di più UMI adiacenti opera solo ai fini dimensionali e non legittima una proposta unitaria che superi i limiti dell’adiacenza, dovendo ciascuna UMI essere oggetto di una singola concessione, salvo il successivo accorpamento per interventi di un medesimo soggetto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato lo schema di lettera di invito per la procedura comparativa finalizzata al rilascio di una nuova concessione demaniale marittima su una delle UMI dell’ambito “Costa Azzurra”, nonché la conseguente lettera di invito, contestando la scelta di non consentire la presentazione di una proposta unitaria per l’intero ambito.
L’operatore aveva già presentato un’istanza per l’assegnazione di tutte le UMI, qualificata dal Comune come concorrente solo per alcune di esse, e aveva partecipato alla procedura selettiva. Con tre motivi di ricorso lamentava la violazione dei principi di concorrenza e par condicio, la mancata applicazione della normativa europea in materia di rilascio di concessioni demaniali e l’illegittimo utilizzo del concetto di “limitrofo” per escludere il progetto unitario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, condividendo le eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla società intervenuta ad opponendum. L’operatore economico è privo dell’interesse a dolersi di una procedura alla quale ha già partecipato, né può invocare la necessità di una nuova gara dopo aver preso parte alla selezione, essendo la propria censura volta a contestare tardivamente scelte procedimentali ormai consolidate.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso la fondatezza del distinguo tra i concetti di “adiacente” e “limitrofo”, trattandosi di sinonimi. Ha quindi chiarito che la norma urbanistica che consente l’accorpamento di più UMI adiacenti opera esclusivamente ai fini dimensionali, richiedendo che le UMI “riguardino concessioni di un medesimo soggetto”: l’accorpamento è consentito solo per interventi successivi, mentre ciascuna UMI resta oggetto di una singola concessione.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto infondato, in quanto l’ostensione dell’offerta della ricorrente, disposta in un diverso giudizio, era finalizzata non a comprovare la migliore qualità dell’offerta concorrente, bensì a verificare la sussistenza di tempestive offerte concorrenti e la fondatezza delle valutazioni comunali circa l’inaccoglibilità del progetto unitario.
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Nota della Redazione
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