Il giudizio di ottemperanza è inammissibile se avviato dopo l’adesione al riequilibrio finanziario pluriennale (TAR Puglia n. 194 dell’11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un Comune alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000, determina la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura fino all’approvazione o al diniego del piano. Tale sospensione opera anche per il giudizio di ottemperanza, qualificato come strumento di esecuzione forzata. Ne consegue che il ricorso per l’ottemperanza incardinato dopo l’avvio della procedura di riequilibrio è inammissibile, difettando una condizione oggettiva dell’azione. L’inammissibilità non consente al giudice di accedere all’istanza di sospensione del giudizio formulata dal ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 297/2024 del Tribunale civile di Brindisi, divenuto esecutivo, con cui era stato ingiunto al Comune il pagamento di una somma, oltre interessi e spese. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’ente non aveva provveduto al pagamento.
Il Comune si costituiva eccependo l’improcedibilità del ricorso, avendo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e vertendo il giudizio sulla predetta procedura. Il ricorrente chiedeva, in subordine, la sospensione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dall’ente, riqualificandola in termini di inammissibilità. Il Collegio ha rammentato che l’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 sospende le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio, fino alla data di approvazione o di diniego del piano.
La norma è stata interpretata come applicabile anche al giudizio di ottemperanza, in quanto strumento di esecuzione forzata, sul richiamo di un precedente del Consiglio di Stato. Il ricorso in esame, essendo stato incardinato dopo l’avvio della procedura, difetta di una condizione oggettiva dell’azione, come affermato da una pronuncia del TAR Campania, con conseguente inammissibilità.
In ragione di tale esito, il Collegio non ha potuto accogliere la richiesta di sospensione del giudizio, formulata dalla difesa della società ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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