L’integrazione postuma della motivazione non è ammissibile nel processo amministrativo (TAR Valle d’Aosta n. 28 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo finale la cui motivazione si basi su ragioni diverse, ulteriori o comunque nuove rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto viola l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché impedisce al privato di rendere un contributo partecipativo. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo in sede di costituzione in giudizio: la spiegazione delle ragioni della decisione deve essere contenuta nel provvedimento stesso, a tutela del diritto di difesa del destinatario, e non può essere emendata o integrata da scritti difensivi successivi. Tale integrazione è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal Comune di Courmayeur un permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato. A seguito dell’acquisto dell’area, la nuova proprietaria otteneva la voltura del titolo edilizio e presentava istanza di variante per innalzare la copertura dell’immobile e modificare la conformazione del sottotetto, ottenendo l’autorizzazione paesaggistica.
L’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, la domanda veniva respinta. Dopo ulteriori integrazioni progettuali e una conferma del diniego, la proprietaria impugnava i provvedimenti con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale su richiesta del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la tardività del deposito documentale effettuato dal Comune con la propria memoria, non tenendo conto del suo contenuto ai fini della decisione. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione delle norme igienico-sanitarie e sul mancato impegno della ricorrente a stabilire la propria residenza nel fabbricato.
Il TAR ha rilevato che la domanda era stata respinta sia per l’assenza di tamponature orizzontali, ritenute necessarie per ragioni igienico-sanitarie, sia per il mancato impegno alla residenza. Quanto al secondo profilo, la dichiarazione era stata prodotta nel corso del procedimento e, soprattutto, tale possibile motivo di rigetto non era stato indicato nella comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Richiamando il principio per cui non è necessaria una perfetta corrispondenza tra preavviso e provvedimento finale, il Tribunale ha precisato che la motivazione basata su ragioni diverse o nuove rispetto al preavviso viola la norma procedimentale. Con riferimento alle tamponature, la soluzione alternativa proposta dalla ricorrente — l’innalzamento delle partizioni verticali fino alla falda per isolare gli ambienti — sarebbe pervenuta al medesimo risultato igienico-sanitario e avrebbe dovuto essere approfondita dall’Amministrazione.
Il Collegio ha infine escluso la possibilità di sostenere per la prima volta in giudizio l’insufficienza dei divisori progettuali, affermando il principio dell’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione tramite scritti difensivi. L’Amministrazione avrebbe dovuto indicare compiutamente le ragioni del diniego nel provvedimento, a tutela del diritto di difesa del destinatario.
Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo per l’Amministrazione di riaprire il procedimento, concludendolo con provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto della decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.