Rivalutazione monetaria del T.F.S. rateizzato: rinvio in attesa della Consulta (TAR Campania, Sez. Salerno, n. 1449 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio (T.F.S.) del personale della Polizia di Stato, la questione relativa al diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme corrisposte in forma rateizzata è rimessa alla valutazione della Corte costituzionale. Il giudice amministrativo, qualora risulti pendente un giudizio incidentale di legittimità costituzionale sulla medesima questione, può disporre il rinvio della trattazione del ricorso a nuova udienza, al fine di assicurare l’effettività del contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti alla Polizia di Stato hanno adito il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, per ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione monetaria del Trattamento di Fine Servizio (T.F.S.) corrisposto dall’INPS in forma dilazionata. La rateizzazione del T.F.S. è disciplinata dall’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e successive modificazioni. L’Istituto di previdenza si è costituito in giudizio per contrastare le pretese dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato una criticità processuale: le memorie depositate dall’INPS nel fascicolo di causa risultavano verosimilmente riferite a un errore tecnico, concernendo una questione diversa e non attinente al giudizio in esame. La circostanza è emersa in udienza, dove il difensore dell’Istituto ha chiesto un termine per verificare l’accaduto e produrre una memoria sul thema decidendum.
Il TAR ha poi evidenziato come la questione di diritto sottoposta al suo esame sia oggetto di un giudizio di costituzionalità, per il quale la Corte costituzionale ha fissato l’udienza. Il Giudice delle leggi era stato investito della questione con l’ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, citata nel provvedimento. Il Collegio ha inoltre richiamato la circostanza che analoghe questioni sono state sollevate da altri Tribunali amministrativi regionali, i quali hanno optato per la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del Giudice costituzionale.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto di dover accogliere l’istanza di differimento della trattazione del ricorso. La finalità è duplice: da un lato, garantire un effettivo contraddittorio tra le parti sulla questione, consentendo all’INPS di produrre una memoria difensiva pertinente; dall’altro, assicurare una decisione consapevole, considerata la pendenza del giudizio di costituzionalità su profili connessi. Il rinvio è stato disposto a nuova udienza pubblica.
La decisione assunta non incide sul merito della controversia, ma si limita a differire la trattazione. Il TAR ha, infatti, rimesso la questione alla successiva udienza pubblica, disponendo la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
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Nota della Redazione
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