Falsità del curriculum ed esclusione dalla procedura: no allo stralcio chirurgico dei titoli (TAR Puglia n. 191 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata per la copertura di posti di professore universitario di prima fascia ex art. 18 della legge n. 240/2010, il curriculum vitae autocertificato costituisce l’elemento dirimente della valutazione comparativa. La dichiarazione di un titolo non veritiero, o di un’attività non “in atto” alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, determina l’esclusione dalla procedura selettiva, senza che possa operarsi uno “stralcio chirurgico” dei soli titoli falsi, in violazione del principio di autoresponsabilità e dell’affidamento riposto dall’amministrazione nella fede pubblica. L’attribuzione formale di un incarico di insegnamento successiva alla scadenza del termine di partecipazione non integra l’incardinamento ufficiale richiesto dalla lex specialis. La decadenza dalla nomina del vincitore di concorso per mancata presa di servizio senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 127 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 17, comma 4, d.P.R. n. 487/1994, costituisce atto vincolato, con conseguente irrilevanza dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un candidato risultato secondo in una procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia bandita dall’Università del Salento ha impugnato gli atti concorsuali, deducendo la non veridicità di alcune dichiarazioni rese dal vincitore nel curriculum, emersa in esito ai controlli dell’Ateneo. In un giudizio connesso, il vincitore ha impugnato il successivo decreto di decadenza dalla nomina, adottato per la mancata presa di servizio nel termine perentorio assegnatogli.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disposto la riunione dei ricorsi, esaminando prioritariamente quello concernente la decadenza, in quanto dalla sua definizione dipende la permanenza della legittimazione e dell’interesse del vincitore al ricorso incidentale. Il collegio ha respinto il ricorso avverso la decadenza, affermando che la mancata assunzione del servizio nel termine fissato, a pena di decadenza, dall’amministrazione integra gli estremi di cui all’art. 127 d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 17, comma 4, d.P.R. n. 487/1994. Il “giustificato motivo” è stato interpretato restrittivamente: deve trattarsi di un ostacolo obiettivo e grave, non di mere prospettazioni di inconvenienti organizzativi. L’assenza di una struttura complessa a direzione universitaria esclusiva non è stata ritenuta impeditiva, potendo l’amministrazione affidare la responsabilità di programmi infra o interdipartimentali ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999. La natura vincolata del provvedimento di decadenza ha reso irrilevante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Passando al merito del ricorso principale, il collegio ha dichiarato improcedibile l’impugnativa originaria, superata dalla rettifica degli atti, ed ha accolto i motivi aggiunti. Ha accertato la falsità di dichiarazioni rese dal candidato risultato vincitore in relazione all’incardinamento in attività di docenza, non effettivo alla data di scadenza delle domande, e alla supervisione di tesi, attività mai svolta in veste di relatore. Richiamando il principio per cui non è ammissibile lo stralcio chirurgico dei soli titoli falsi, il collegio ha disposto l’esclusione del candidato dalla procedura e la rinnovazione delle operazioni concorsuali da parte della Commissione entro trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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