Divieto comunale di installazione 5G privo dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente (TAR Puglia n. 185 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL ha carattere residuale, contenuto atipico e derogatorio del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Il suo esercizio è legittimo solo in presenza di presupposti tassativi e di stretta interpretazione: un pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica che sia eccezionale e tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, non fronteggiabili con i poteri ordinari. Le misure devono avere effetto necessariamente temporaneo ed essere proporzionate al pericolo, e la ricorrenza di tali condizioni deve risultare dalla motivazione. È pertanto illegittima l’ordinanza che, invocando il principio di precauzione, disponga un divieto generalizzato e senza limiti di tempo di sperimentare e installare impianti con tecnologia 5G, in difetto di accertamenti su un pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, in una materia riservata alla competenza statale ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36/2001, disciplinata dall’art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore telefonico aggiudicatario delle frequenze per l’avvio dei sistemi 5G, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Carovigno aveva vietato a chiunque, in applicazione del principio di precauzione, la sperimentazione o l’installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale, fino alla nuova classificazione sulla cancerogenesi annunciata dall’IARC. Con il medesimo gravame è stata avversata la nota comunale con cui, ai gestori, veniva richiesta una garanzia formale con assunzione di responsabilità civile e penale circa l’assenza di rischi per la salute. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità: il difetto dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem, l’incompetenza del Comune a fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, riservati allo Stato, la carenza di istruttoria e di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità. Si è costituito il Comune per resistere, mentre il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, estromettendolo dal giudizio. L’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco è infatti meramente formale, poiché questi, pur agendo quale ufficiale del Governo, resta incardinato nell’organizzazione comunale, alla quale sono imputabili in via esclusiva l’atto e la responsabilità.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando l’univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulle ordinanze sindacali che vietano in modo generalizzato la sperimentazione o l’installazione del 5G. La censura assorbente riguarda il difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL: si tratta di un potere residuale, esperibile solo quando i pericoli per l’incolumità pubblica non siano fronteggiabili con gli strumenti ordinari e richiedano interventi immediati.
Nel caso di specie, l’ordinanza è stata assunta in difetto di qualsiasi approfondimento istruttorio e di accertamento di un pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, essendosi limitata a un generico richiamo alla astratta pericolosità dei campi elettromagnetici. Il divieto è stato inoltre posto in essere in via generalizzata e senza limiti di tempo, con effetti cessativi ricollegati a un evento futuro e incerto come la nuova classificazione dell’IARC.
La materia, ha precisato il Collegio, non si presta alla regolazione tramite poteri extra ordinem. A conferma, il successivo art. 38, comma 6, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, ha sancito l’illegittimità delle ordinanze contingibili e urgenti sui limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, competenza riservata allo Stato dall’art. 4 della legge n. 36/2001. Assorbite le residue censure, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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