Difetto di interesse sopravvenuto: improcedibilità del ricorso per la videoconferenza del Consiglio comunale (TAR Puglia n. 182 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente, con la quale si attesti la cessazione della necessità di una pronuncia nel merito, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il giudice debba esaminare il merito delle censure proposte. In tale evenienza, la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Alcuni consiglieri comunali hanno impugnato dinanzi al TAR la disposizione con cui il Presidente del Consiglio comunale aveva stabilito, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la celebrazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari in videoconferenza, nonché le conseguenti convocazioni. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tali atti, deducendone l’illegittimità. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione del TAR

Il Collegio ha preso atto della memoria con cui i ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, espresso, tra gli altri, da Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488. In virtù di tale dichiarazione, il giudice non è chiamato a pronunciarsi nel merito, ma deve limitarsi a rilevare la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse processuale.

L’improcedibilità è stata pertanto dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina il caso in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. La pronuncia assume natura squisitamente formale, non incidendo sulla fondatezza o meno delle doglianze originariamente proposte.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in conformità alla richiesta formulata dalla parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione adottata. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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