Esclusione per false dichiarazioni non superata dal concordato con continuità (TAR Abruzzo n. 218 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione dell’impresa al concordato preventivo con continuità aziendale, autorizzata dal Tribunale ai sensi dell’art. 186-bis l. fall., vale unicamente a rimuovere la causa di esclusione dalla gara legata allo stato di concordato preventivo, ma non elide né rende irrilevanti le altre cause di esclusione concernenti la regolarità fiscale e previdenziale. L’accertamento di violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate, cristallizzato in sentenze passate in giudicato, vincola la stazione appaltante, che non può sindacarne il contenuto. La clausola di salvaguardia che esclude l’operatore il quale abbia ottemperato ai propri obblighi non opera in assenza di un impegno vincolante al pagamento perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non essendo tale la mera presentazione di un piano concordatario in attesa di omologa. La dichiarazione reticente, che ometta di segnalare la sussistenza di gravi irregolarità fiscali, costituisce falsa dichiarazione rilevante ai fini dell’esclusione, trovando l’obbligo dichiarativo applicazione anche nei confronti delle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore delle acque minerali, impugnava la determinazione con cui l’Agenzia regionale aveva disposto l’esclusione dalla procedura di affidamento in concessione dello sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente. Il primo provvedimento di esclusione recepiva una sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la clausola del disciplinare che introduceva, tra le cause di esclusione, le condizioni ostative di cui all’art. 36, comma 5, L.R. Abruzzo n. 15/2002, tra cui lo stato di concordato preventivo.
A seguito della sospensione e poi della riforma di tale sentenza da parte del Consiglio di Stato, l’Agenzia adottava un secondo provvedimento di esclusione, fondato su autonome ragioni: il grave stato di insolvenza e la presenza di false dichiarazioni rese in sede di gara. La ricorrente contestava entrambi i provvedimenti, deducendo la violazione del giudicato cautelare e l’illegittimità della nuova esclusione, sostenendo che l’ammissione al concordato con continuità avrebbe assorbito ogni causa ostativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il secondo provvedimento di esclusione, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, superava e sostituiva il primo, incidendo direttamente sull’interesse al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha respinto la doglianza relativa alla violazione dell’ordinanza cautelare, osservando che il secondo provvedimento si poneva a valle di una verifica autonoma e costituiva atto plurimotivato, fondato su ragioni ulteriori e diverse rispetto a quella oggetto del giudizio definito dal Consiglio di Stato.
Sul primo profilo motivazionale, il TAR ha richiamato la clausola del disciplinare che recepisce l’art. 36, comma 5, lett. d-bis), L.R. n. 15/2002, riproduttiva dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. La sussistenza di gravi irregolarità fiscali era coperta da giudicato amministrativo e attestata da certificazione dell’Agenzia delle Entrate. Quanto all’operatività della clausola di salvaguardia, il Tribunale ha precisato che alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta non era stato perfezionato alcun impegno vincolante al pagamento: la mera presentazione del piano concordatario, in assenza di omologa, non integra tale condizione.
Sul secondo profilo, la Corte ha ritenuto sussistente la falsa dichiarazione, poiché la ricorrente aveva omesso di dichiarare l’ulteriore condizione ostativa relativa alle gravi irregolarità fiscali, contravvenendo all’obbligo dichiarativo posto dall’art. 12.2 del disciplinare, che trova applicazione anche nei confronti delle imprese in concordato con continuità aziendale. La dichiarazione reticente aveva indotto la stazione appaltante a compiere una valutazione di regolarità fiscale in realtà insussistente.
Il Tribunale ha concluso che l’autorizzazione a partecipare alla gara ex art. 186-bis l. fall. non incide sulle cause di esclusione relative alla regolarità fiscale, le quali restano demandate all’esclusivo apprezzamento dell’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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