Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale su sostegno scolastico (TAR Campania n. 1338 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione delle ore di sostegno scolastico, quando l’amministrazione si conformi al decreto cautelare monocratico che ne ordini il riesame, il ricorso proposto diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La notifica e il deposito del ricorso conservano efficacia causale rispetto alla nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione, sicché può essere dichiarata la soccombenza virtuale di quest’ultima e disposta la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di genitore di un minore con handicap grave, impugnava il verbale con cui il dirigente scolastico aveva attribuito all’alunno 18 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendone l’assegnazione integrale per l’intero tempo scuola, pari a 30 ore.

La domanda cautelare monocratica veniva accolta con decreto del 2 ottobre 2025, che ordinava al dirigente il riesame del provvedimento gravato. L’amministrazione, dopo la notifica del ricorso e del decreto, assegnava effettivamente al minore l’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico. La difesa istante chiedeva quindi dichiararsi la soccombenza virtuale dell’amministrazione con condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., prendeva atto dell’integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere. L’istituto scolastico si era conformato al decisum cautelare monocratico, assegnando le ore richieste: ne derivava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Tribunale dichiarava pertanto il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia non si esauriva tuttavia nella mera declaratoria, poiché il giudice amministrativo è chiamato a verificare se la condotta satisfattiva dell’amministrazione sia riconducibile alla efficacia causale dell’iniziativa giudiziale.

Su questo punto la motivazione è netta: la notifica del ricorso, avvenuta il 30 settembre 2025, e il deposito del 1° ottobre 2025 hanno preceduto l’ottemperanza, intervenuta dopo la pubblicazione e la notifica del decreto. Tale sequenza temporale dimostra che la nuova manifestazione di volontà dell’amministrazione è stata indotta dal gravame e dalla misura cautelare.

Da ciò la dichiarazione di soccombenza virtuale dell’amministrazione, con condanna in solido delle convenute al pagamento delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ., liquidate in euro 1000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *