Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio (TAR Puglia n. 177 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentata dalla parte ricorrente in udienza, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, accertata la cessazione dell’interesse al ricorso nel corso del giudizio, dichiara l’improcedibilità senza esaminare il merito delle censure proposte. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’accertamento della fondatezza o infondatezza delle doglianze, attenendo alla sola persistenza dell’interesse strumentale alla decisione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta per ragioni equitative quando il venir meno dell’interesse sopravvenga per fatti non imputabili alle parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di abusi edilizi accertati dalla Polizia Locale su un terreno di proprietà di terzi, in qualità di autrice delle opere. Il ricorso era affidato a quattro motivi di diritto, diretti a ottenere l’annullamento del provvedimento repressivo. Il Comune si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. All’udienza di discussione, la società ricorrente rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza, ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comportasse la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce un esito processuale che prescinde dall’esame del merito delle censure: la parte che dichiari di non avere più interesse alla decisione determina la cessazione della materia del contendere e impone al giudice di dichiarare improcedibile il ricorso, senza necessità di scrutinio delle doglianze.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, ravvisando ragioni equitative che giustificavano l’esonero delle parti dall’onere delle spese processuali.
Nota della Redazione
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