Condanna per stupefacenti del coniuge esclude cittadinanza per matrimonio (TAR Lazio n. 8767 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna del coniuge del richiedente per reati in materia di stupefacenti, quand’anche antecedente al matrimonio, costituisce un legittimo indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento. Tale circostanza può essere valutata dall’Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità che connota il procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, senza che ciò determini una violazione del principio della personalità della responsabilità penale. Il diniego, infatti, non estende al richiedente le conseguenze penali dei fatti altrui, ma impedisce che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale, tenuto conto dell’estensione dello status ai familiari conviventi e delle conseguenze che ne discendono in termini di protezione dal divieto di espulsione.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge di cittadino straniero, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2024 che aveva respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata l’11 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Sassari in data 15 giugno 2012 a carico del coniuge, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2012, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, con pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso il provvedimento, la ricorrente deduceva i vizi di eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, sostenendo che il diniego non potesse fondarsi su una condanna del coniuge per fatti commessi in data antecedente al matrimonio. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che la condanna del coniuge per reati in materia di stupefacenti rappresenta un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento. Tale addebito assume particolare rilevanza nel giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, potendo quest’ultimo essere indotto ad agevolare, anche per ragioni affettive, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico.
Il collegio ha precisato che il pregiudizio penale a carico del coniuge ricade nel c.d. “periodo di osservazione”, ossia il decennio antecedente la domanda presentata nel febbraio 2021, in cui devono maturarsi i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta. La giurisprudenza citata dal collegio, ivi inclusi i precedenti della stessa Sezione richiamati in motivazione, ha riconosciuto non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a condotte quali la detenzione, l’acquisto e la cessione di stupefacenti, fattispecie di particolare gravità idonea a mettere a rischio l’altrui incolumità. Al riguardo, la sentenza ha valorizzato anche l’automatismo espulsivo previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 per i cittadini extracomunitari condannati in materia di stupefacenti.
Quanto alla dedotta violazione del principio della personalità della responsabilità penale, il tribunale ha chiarito che il diniego non estende all’interessata le conseguenze dei precedenti a carico degli altri componenti del nucleo familiare, ma impedisce soltanto che la concessione della cittadinanza possa recare danno alla comunità nazionale. Tale conclusione si fonda sull’estensione dello status di cittadino ai figli minorenni conviventi e al coniuge, che vanta un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, con le conseguenti protezioni dal divieto di espulsione previste dall’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998.
Il collegio ha infine rammentato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone l’accertamento di un interesse pubblico, non potendo il semplice inserimento nella realtà economica e sociale integrare quei meriti speciali che giustificano l’ampliamento del numero dei cittadini. La sentenza ha, pertanto, respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri ed accessori di legge.
Nota della Redazione
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