Obbligo di licenza edilizia per il territorio comunale investito dal piano regolatore (TAR Puglia n. 144 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di acquisire la licenza edilizia, di cui all’art. 31 della legge n. 1150/1942 nel testo vigente, opera non solo per le costruzioni nei centri abitati e nelle zone di espansione, ma anche per gli interventi da realizzare su suoli comunque investiti dal piano regolatore generale, qualora il regolamento edilizio comunale estenda la relativa previsione all’intero territorio interessato dallo strumento urbanistico. Tale disposizione regolamentare costituisce legittimo esercizio del potere dell’ente locale di restringere l’ambito degli interventi ammessi senza titolo edilizio, ponendo un limite minimo all’iniziativa dei costruttori privati ed escludendo che i Comuni non possano prevedere ulteriori restrizioni.
Il Fatto
La società proprietaria e il comodatario di un immobile sito nel Comune di Taranto hanno impugnato il diniego definitivo alla prosecuzione dei lavori dichiarati con S.C.I.A. e C.I.L.A., nonché la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di condono. L’Amministrazione aveva accertato che l’immobile risultava privo di titolo edilizio, avendo la Commissione Edilizia Comunale espresso, nel 1963, parere contrario al rilascio della licenza edilizia richiesta dalla dante causa. I ricorrenti hanno sostenuto che, all’epoca della costruzione, l’area non era compresa nel centro abitato né nelle zone di espansione, sicché non sarebbe stato necessario il previo rilascio della licenza. Il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica per accertare se il fabbricato fosse compreso nel perimetro del piano regolatore vigente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 31, comma 1, della legge n. 1150/1942 che, nel testo vigente nel 1963, subordinava a licenza del podestà le nuove costruzioni nei centri abitati e, ove esistesse il piano regolatore, anche nelle zone di espansione. La questione decisiva riguardava l’interpretazione dell’art. 1 del Regolamento edilizio comunale, che estendeva l’obbligo della preventiva autorizzazione a tutto il territorio comunale investito dal piano regolatore.
Il verificatore aveva concluso nel senso che l’immobile ricadesse al di fuori del perimetro del piano regolatore, essendo collocato in un’area distante dalle zone residenziali e dalle zone di espansione, sebbene la tavola del piano lo inserisse nella “zona agricola vincolata”. Il TAR ha disatteso tale conclusione, osservando che la circostanza che l’area fosse compresa nel piano regolatore del 1954, ancorché in zona agricola, era di per sé sufficiente a perfezionare l’obbligo di acquisire la licenza edilizia ai sensi del regolamento edilizio.
La distanza dal centro abitato e dalle zone di espansione non esclude l’obbligo del titolo, poiché il regolamento edilizio ha legittimamente ampliato l’obbligo oltre le previsioni della norma primaria, sino a includere ogni area interessata dal piano regolatore. La conclusione del verificatore è stata ritenuta una vera e propria interpretatio abrogans dell’art. 1 del Regolamento edilizio, la cui lettera richiede sempre e comunque il rilascio del titolo per i suoli interessati dal piano.
Quanto al dedotto contrasto con la norma primaria, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, 8.2.2023, n. 1396, secondo cui la legge del 1942 ha inteso porre un limite minimo, senza escludere che i Comuni potessero prevedere ulteriori restrizioni, estendendo l’obbligo del titolo edilizio all’intero territorio comunale. Depone inoltre in tal senso la circostanza che il diniego del 1963, non impugnato, aveva già conclusivamente stabilito che la costruzione non potesse essere iniziata senza la regolare licenza.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con liquidazione del compenso del verificatore a carico della parte ricorrente e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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