Obbligo vaccinale militari, sospensione e retribuzione legittime (TAR Lazio n. 3011 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con contestuale privazione della retribuzione, disposta nei confronti del dipendente militare che non si sottoponga all’obbligo vaccinale imposto dall’art. 4 ter del D.L. n. 44 del 2021, come introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 172 del 2021. L’imposizione del trattamento sanitario trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e in un bilanciamento non irragionevole né sproporzionato degli interessi coinvolti. La mancata corresponsione della retribuzione e dell’assegno alimentare non contrasta con gli artt. 3, 35 e 36 Cost., poiché la sospensione consegue a una libera scelta del lavoratore, che decide di non eseguire la prestazione in condizioni di sicurezza. Non è configurabile disparità di trattamento rispetto alla sospensione cautelare per procedimento penale o disciplinare, né può invocarsi la disciplina sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio presso un centro di allestimento di nuove costruzioni navali, impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione datrice di lavoro, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale imposto al personale di comparto, ne disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ma con privazione della retribuzione.

Il ricorrente deduce di appartenere a una famiglia monoreddito e di non poter far fronte alle spese con la sola sospensione del reddito. Propone ricorso articolando cinque motivi, con richiesta di annullamento degli atti impugnati, condanna al risarcimento dei danni e, in via subordinata, rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’Amministrazione si costituisce, eccepisce l’incompetenza territoriale e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Il criterio della sede di servizio, ex art. 13, comma 2, cod. proc. amm., non opera per le misure urgenti adottate su tutto il territorio nazionale per fronteggiare la pandemia. La disciplina configura un requisito essenziale della prestazione, la cui violazione non dà luogo a una mera controversia di pubblico impiego.

È altresì respinta l’istanza di sospensione impropria del giudizio. Il ricorrente non ha dedotto il contrasto tra la direttiva comunitaria in materia di parità di trattamento e il diritto nazionale, ma quello relativo alla disciplina sulla sperimentazione clinica. Le precisazioni che la Corte di giustizia fornirà al Consiglio di Stato non sarebbero, pertanto, rilevanti nel presente giudizio.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio richiama i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023, secondo i quali l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà. Tali principi, affermati per il personale sanitario, valgono anche per il personale militare, considerati i compiti di difesa e sicurezza pubblica e l’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili. L’obbligo vaccinale persegue un interesse primario della collettività e non comporta un sacrificio illegittimo.

Il Tribunale esclude la fondatezza delle censure sulla disciplina dell’assegno alimentare. La sospensione dall’attività e dalla retribuzione consegue a una libera scelta del dipendente, che decide di non eseguire la prestazione in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Non sussiste la dedotta disparità di trattamento rispetto ai casi di sospensione cautelare per procedimento penale o disciplinare, poiché in tali ipotesi la misura è provvisoria e destinata a essere travolta dall’esito del procedimento.

Quanto all’ultimo motivo, il Collegio rileva che non ricorre una sperimentazione clinica, bensì un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, rilasciata dopo la verifica di qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini. La richiesta di rimessione pregiudiziale è quindi respinta. Il ricorso è integralmente rigettato, anche quanto alla domanda risarcitoria, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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