L’ordine di demolizione prescinde dall’affidamento e dalle esigenze abitative (TAR Puglia n. 143 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illecito edilizio ha carattere permanente, si protrae nel tempo e conserva la sua natura, con la conseguenza che l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illiceità che il tempo non può legittimare in via di fatto, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole. L’ordine di demolizione non richiede una motivazione particolare quando sia trascorso un lungo periodo tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ingiunzione, né il diritto all’abitazione ha portata assoluta tale da rendere illegittimi gli ordini di demolizione degli immobili adibiti a casa familiare.

Il Fatto

Il Comune di Crispiano, a seguito di un sopralluogo congiunto dei tecnici dell’Area Urbanistica e della Polizia Locale, accertava la realizzazione abusiva dell’ultimo piano di un immobile di proprietà delle ricorrenti, in violazione della prescrizione sui limiti di altezza massima apposta in calce al titolo edilizio del 26.07.1967. Accertato l’abuso, il Comune adottava l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi impugnata dalle proprietarie, le quali deducevano plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il difetto di istruttoria e di motivazione e la lesione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure prospettate. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le ricorrenti non hanno offerto elementi di prova idonei a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali, né a dimostrare la conformità di quanto realizzato a quanto assentito dai titoli edilizi. Ha inoltre escluso che il parere della Commissione edilizia del 06.04.1968 potesse rivestire portata caducatoria della prescrizione sui limiti di altezza, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale.

Il Collegio ha poi ritenuto infondate le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando che il provvedimento richiama per relationem le risultanze del sopralluogo e contiene la descrizione specifica delle opere contestate e l’individuazione delle norme violate. Ha quindi escluso la configurabilità di un legittimo affidamento, richiamando il principio per cui l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem.

Il Tribunale ha infine disatteso le doglianze relative alle esigenze abitative del nucleo familiare, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’ordine di demolizione è espressione del diritto della collettività a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso, che ben può prevalere sul diritto all’abitazione dei singoli. In ragione della particolarità della vicenda, le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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