La delimitazione del demanio marittimo che incide sulla titolarità dominicale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 127 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delimitazione dei confini tra il demanio marittimo e la proprietà privata, il criterio di riparto della giurisdizione è individuato sul petitum sostanziale e sulla causa petendi. Laddove la contestazione riguardi la concreta titolarità dominicale dei terreni e non i presupposti dell’attività amministrativa, la posizione del privato è di diritto soggettivo. L’attività di delimitazione dell’art. 32 cod. nav. ha carattere vincolato, non comporta l’esercizio di potestà ablatoria o discrezionale e si qualifica come mera autotutela privatistica speciale. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario, che può disapplicare l’atto amministrativo di cui siano contestate le risultanze. Il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Un proprietario di terreni nel Comune di Salve ha impugnato il decreto con cui la Direzione Marittima di Bari ha approvato il verbale di delimitazione del confine tra il demanio marittimo e le sue proprietà, redatto ai sensi dell’art. 32, quarto comma, cod. nav. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione della citata norma, eccesso di potere, omessa motivazione e carenza istruttoria, lamentando in particolare l’assenza di una reale incertezza sui confini e la mancata valutazione della natura dei terreni oggetto di delimitazione.
Le amministrazioni resistenti e il Comune interveniente ad opponendum hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, sussistendo i presupposti per la definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che l’oggetto del giudizio non riguarda i presupposti per la delimitazione del demanio marittimo, che costituisce il petitum formale, quanto piuttosto l’accertamento della titolarità, privata o demaniale, dei terreni in contestazione. Tale accertamento, relativo al diritto dominicale, individua il petitum sostanziale e costituisce il criterio per operare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Trattandosi di una questione afferente alla tutela del diritto di proprietà, il giudice ha escluso che sia ravvisabile l’esercizio di un pubblico potere idoneo a degradare a interesse legittimo la posizione dominicale asseritamente lesa. La giurisprudenza richiamata dal TAR conferma che, nel procedimento di cui all’art. 32 cod. nav., l’autorità amministrativa si limita a individuare l’esatto confine demaniale mediante un accertamento che, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non implica l’esercizio di potere discrezionale o ablatorio e si qualifica come mera autotutela privatistica speciale.
La pronuncia ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro i termini di legge. La natura formale della decisione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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