Silenzio dell’Amministrazione sul riconoscimento del titolo estero di abilitazione all’insegnamento (TAR Lazio n. 2517 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; a tale termine si aggiunge quello di trenta giorni previsto dal comma 2 per l’accertamento della completezza documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni, con un termine complessivo massimo di quattro mesi. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente obbligo di provvedere in via espressa e nomina, in caso di perdurante inottemperanza, di un Commissario ad acta. La mancata esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dal giudice è valutabile ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. a conferma dell’inerzia.
Il Fatto
La ricorrente aveva inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 29 maggio 2022, istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in Spagna. Non avendo ricevuto alcun provvedimento espresso, ha proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento del silenzio-inadempimento.
Il Ministero si è costituito in giudizio e ha depositato una relazione nella quale invocava giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in tema di provvedimenti di diniego. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha chiesto chiarimenti scritti sull’eventuale adozione di un provvedimento definitivo, assegnando trenta giorni. L’Amministrazione non ha depositato nulla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua i presupposti del silenzio rilevante nella sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato e nella scadenza del relativo termine. Entrambi risultano integrati: la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante e il termine di legge n. 241 del 1990 è inutilmente decorso.
La Corte richiama la disciplina specifica dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il comma 6 fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento; il comma 2 prevede trenta giorni per l’accertamento della completezza e per l’eventuale richiesta di integrazioni. Il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi.
Dagli atti del giudizio, e valutata ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. la mancata esecuzione dell’incombente istruttorio, emerge che l’Amministrazione è rimasta inerte. Il Ministero non ha mai adottato il provvedimento conclusivo né ha fornito chiarimenti.
Ne deriva l’obbligo di provvedere in via espressa. Il Collegio ordina all’Amministrazione di adottare un provvedimento nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale preposto alla Direzione Generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriore termine di 120 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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