Fornitura di emogasanalizzatori: il requisito della completa automazione prevale su operazioni manuali (TAR Puglia n. 126 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis di gara che richiede, a pena di esclusione, “sistemi analitici completamente automatizzati” deve essere interpretata nel senso che il funzionamento del dispositivo, successivamente all’avvio della cartuccia, non può richiedere l’intervento manuale dell’operatore. Laddove lo strumento necessiti di una procedura di validazione esterna, come l’inserimento di una fiala monouso per la calibrazione di un parametro, l’offerta è difforme dal requisito minimo previsto, con conseguente obbligo di esclusione e illegittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
Il Fatto
La società, seconda classificata nella procedura aperta indetta dalla ASL per l’affidamento quinquennale in service di emogasanalizzatori, ha impugnato la delibera di aggiudicazione del Lotto n. 1 disposta in favore della ditta concorrente. La ricorrente ha dedotto che lo strumento offerto dall’aggiudicataria non sarebbe “completamente automatizzato”, come invece prescritto a pena di esclusione dal Capitolato speciale, poiché la misurazione del parametro della bilirubina totale richiederebbe l’impiego manuale di una fiala esterna di calibrazione. L’aggiudicataria ha proposto a sua volta ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione dell’offerta della ricorrente principale per una presunta carenza dei controlli di qualità.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto respinto il ricorso incidentale, ritenendo infondata la censura relativa alla difformità dell’offerta della ricorrente principale rispetto ai controlli di qualità. Sul punto, ha rilevato che l’offerta conteneva una espressa dichiarazione, avente valore negoziale, con cui la ditta si impegnava alla iscrizione gratuita a programma VEQ per tutti gli analiti previsti. La mancanza di descrizione di alcuni parametri nei depliant illustrativi allegati è stata considerata irrilevante, trattandosi di documenti meramente esemplificativi e non prescritti dal bando.
Quanto al ricorso principale, il Tribunale ne ha riconosciuto la fondatezza, confermando le ragioni già esposte in sede cautelare. La lex specialis prescriveva, a pena di esclusione, la fornitura di “sistemi analitici completamente automatizzati”, precisando in sede di chiarimenti che l’automazione dovesse intendersi riferita alla fase successiva all’avvio delle cartucce. Dall’esame del manuale dello strumento offerto dall’aggiudicataria è emerso, invece, che per le cartucce comprendenti l’analita tBili è necessario che sia superato un test CVP che richiede l’impiego di una fiala esterna, con conseguente intervento manuale dell’operatore.
La giurisprudenza citata in sentenza conferma tale interpretazione, avendo già avuto modo di affermare che la misurazione della bilirubina nel sistema offerto richiede sempre l’intervento esterno e manuale dell’operatore sanitario, e che il prodotto di calibrazione esterna è indispensabile per il corretto campionamento del parametro. Tale circostanza integra la violazione del requisito di minima previsto dal capitolato tecnico.
L’illegittimità dell’aggiudicazione è stata pertanto dichiarata, con conseguente annullamento della delibera impugnata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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