Improcedibilità della gara prima dell’aggiudicazione come atto di ritiro non soggetto all’autotutela (TAR Puglia n. 119 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’amministrazione conclude una procedura selettiva prima dell’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione e dell’attribuzione di qualsivoglia utilità ai concorrenti costituisce atto di ritiro, non esercizio del potere di autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990. Tale atto non richiede il raffronto tra interesse pubblico e interesse privato sacrificato, essendo sufficiente un’adeguata motivazione della scelta. La nomina del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di intervenire autonomamente sul procedimento, trattandosi di poteri concorrenti. Il giudicato di ottemperanza che impone di concludere il procedimento non vincola l’esito, ben potendo l’amministrazione disporre la chiusura senza assegnazione della concessione.
Il Fatto
Con rende noto del 7 maggio 2014 il Comune di Gallipoli avviava una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima, alla quale la società ricorrente partecipava presentando domanda concorrente. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, intervenivano plurime pronunce di questo TAR, tra cui sentenze rese in sede di ottemperanza con nomina del commissario ad acta. Con determina dirigenziale del 18 aprile 2023, il Comune dichiarava l’improcedibilità della procedura, rilevando criticità concernenti l’assenza di predeterminazione dei criteri di valutazione e la ritenuta incompatibilità urbanistica del rilascio di nuove concessioni. La società ricorrente impugnava la determina, deducendo che il provvedimento costituisse esercizio dell’autotutela in difetto dei relativi presupposti e contestando la fondatezza delle ragioni poste a base della scelta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto qualificato la natura del potere esercitato, escludendo che la determina di improcedibilità costituisse un provvedimento di autotutela. L’amministrazione non aveva inciso su un provvedimento finale efficace, non essendo mai intervenuta l’aggiudicazione né il rilascio della concessione, ma aveva disposto la chiusura di una procedura ancora in corso, intervenendo prima dell’attribuzione di qualsiasi utilità ai partecipanti. Siffatta fattispecie è stata ricondotta al genus degli atti di ritiro, per i quali non opera la disciplina di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990, richiedendosi soltanto un’adeguata motivazione.
Quanto alla dedotta preclusione derivante dalle precedenti sentenze, il TAR ha chiarito che la nomina e l’insediamento del commissario ad acta non privano l’amministrazione del potere di intervenire sul procedimento, essendo i relativi poteri concorrenti, secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021. Le sentenze di ottemperanza nn. 127/2015 e 2880/2015 avevano genericamente imposto di concludere il procedimento, senza vincolarne l’esito all’individuazione di un vincitore, ben potendo l’amministrazione concluderlo disponendo di non assegnare la concessione.
In ordine alle ragioni poste a fondamento dell’arresto procedimentale, il Collegio ha riconosciuto l’esercizio di una scelta ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o erroneità. Il rilievo di profili di possibile illegittimità nello svolgimento della comparazione, come evidenziati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 7955 del 2022 e 8977 del 2022, integra una valutazione attinente al corretto esercizio dell’attività amministrativa, valutabile a prescindere dalla diretta applicabilità della disciplina regionale sopravvenuta. Il lungo tempo decorso e il mutamento del quadro normativo legittimano la volontà di evitare l’adozione di un atto contra legem.
Il TAR ha infine ritenuto irrilevante il rilascio di altre concessioni nel 2017 e 2018, non integrando tale circostanza un vincolo per l’attività successiva ove sussistano profili di illegittimità della precedente azione amministrativa. Vertendosi su un provvedimento plurimotivato, la legittimità dell’autonoma ragione giustificativa relativa ai vizi della comparazione ha determinato l’assorbimento delle ulteriori censure, ivi incluse quelle concernenti il profilo urbanistico. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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