L’onere della prova della risalenza dell’abuso grava sul privato anche in caso di estraneità alla realizzazione (TAR Puglia n. 120 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni demolitorie, l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’intervento edilizio abusivo grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Tale onere può considerarsi assolto solo tramite elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a radicare la ragionevole certezza della preesistenza dell’opera rispetto all’introduzione di un determinato regime autorizzatorio. L’ordine di demolizione, avendo carattere reale, prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario per la realizzazione dell’abuso, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. L’eventuale estraneità dell’abuso può assumere rilievo solo sotto diversi profili, non già per escludere l’obbligo demolitorio.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Porto Cesareo le aveva ingiunto di demolire un immobile abusivo, composto da due fabbricati, realizzato — secondo gli accertamenti comunali — tra il 1983 e il 1989 in area sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e PAI. L’atto contestava anche l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente, comproprietaria dell’immobile, deduceva l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione, nonché la propria estraneità alla realizzazione degli abusi.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure proposte. Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di dimostrare la risalenza dell’epoca di realizzazione dell’intervento grava sul privato che invochi la legittimità dell’opera, anche in virtù del principio di vicinanza della prova desumibile dall’art. 64 c.p.a. Tale onere può essere temperato solo quando il privato offra elementi rilevanti e l’amministrazione non li abbia debitamente vagliati ovvero sussistano elementi incerti sulla data di realizzazione del manufatto, rendendo possibile il ricorso alla prova per presunzioni.

Nella specie, le prove offerte dalla ricorrente — aerofotogrammetria del 1968, dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000, preliminare di vendita del 1960, relazioni tecniche e note comunali — non sono state ritenute decisive. Il Collegio ha privilegiato le risultanze delle aerofotogrammetrie di provenienza comunale, dotate di natura fidefaciente, e ha escluso che le allegazioni difensive, pure a contenuto tecnico, potessero assurgere ad autonomo valore probatorio. Parimenti irrilevante è stato considerato il richiamo alla nozione di centro abitato, da intendersi quale nozione di fatto, non comprovata da alcun elemento concreto.

Quanto al secondo motivo, relativo all’estraneità della ricorrente dalla realizzazione dell’abuso, il TAR ha richiamato il principio — affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023 — secondo cui gli ordini di demolizione hanno natura reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario, applicandosi anche a chi non abbia commesso la violazione ma sia legittimato a garantire il ripristino. La Corte ha infine dichiarato generiche e indimostrate le residue censure avverso la sanzione pecuniaria, nulla statuendo sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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