Transito militare in soprannumero e sede di servizio: il riesame deve contemperare le esigenze familiari (TAR Puglia n. 56 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, l’Amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente la scelta della sede di servizio e a svolgere una compiuta istruttoria che contemperi le proprie esigenze funzionali con le documentate e gravi situazioni personali e familiari del richiedente, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e della circolare ministeriale che ne disciplina i criteri attuativi. La mera indicazione della copertura delle sedi più sguarnite, senza alcuna valutazione delle scoperture presenti in altre sedi e delle istanze del privato, integra un difetto di motivazione e una carenza istruttoria che legittimano la sospensione cautelare del provvedimento e l’ordine di riesame.

Il Fatto

Un militare in servizio, dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato, presentava istanza di transito in soprannumero nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, chiedendo l’assegnazione a una sede vicina alla propria residenza e al nucleo familiare. Con provvedimento del 24 dicembre 2025, l’Amministrazione disponeva il transito, ma individuava la nuova sede di servizio presso l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, lontano dalle zone richieste.

Il militare impugnava il provvedimento, deducendo il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria, e domandava la sospensione dell’efficacia dell’atto, anche in via monocratica. Rigettata l’istanza cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., la questione veniva rimessa alla camera di consiglio per la decisione sull’istanza incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondata, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, la censura relativa al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria del provvedimento impugnato.

Richiamando l’art. 7 della circolare del Ministero della Difesa del 25 luglio 2023, il Collegio ha osservato che la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato avviene sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate, ma che l’Annesso 2 della medesima circolare impone all’Amministrazione di prendere in considerazione le “documentate e gravi situazioni personali” che rendano opportuna la designazione in sede viciniore alla residenza o al domicilio del nucleo familiare del richiedente.

Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva valorizzato esclusivamente l’interesse pubblico alla copertura delle sedi più sguarnite, senza operare alcun contemperamento con le esigenze familiari e di salute rappresentate dal militare, apparse del tutto pretermesse nella motivazione del provvedimento finale. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che le scoperture di organico erano presenti anche in altre sedi, seppur in percentuale inferiore, circostanza che avrebbe dovuto indurre a una più attenta valutazione comparativa.

Accertato il danno grave e irreparabile allegato dal ricorrente, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento e ordinando all’Amministrazione l’immediato riesame della posizione del militare, da condursi tenendo conto anche delle scoperture di organico presenti in altre sedi e delle esigenze personali, familiari e di salute del richiedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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