Cessazione contenzioso payback e pagamento quota ridotta 25% (TAR Lazio n. 5088 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di aver versato la quota ridotta del 25% dell’importo dovuto, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, nel contenzioso relativo al meccanismo del payback farmaceutico, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere può invece essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta l’integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo eccezionali ragioni ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna e gli altri atti indicati in epigrafe, concernenti la determinazione degli importi dovuti a titolo di payback farmaceutico, censurandone presunti profili di illegittimità.

Con memoria depositata il 19.1.2026, la società dichiarava di non avere più interesse alla controversia, avendo provveduto a versare la quota ridotta, pari al 25% dell’importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta, pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali.

Nel caso di specie, tale comunicazione non risultava essere pervenuta; la sola dichiarazione di avvenuto pagamento proveniente dalla parte ricorrente non era pertanto sufficiente a integrare i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di aver versato la quota ridotta fosse comunque idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, dal momento che l’eventuale prosecuzione della controversia non avrebbe apportato alcuna concreta utilità alla società, avendo essa già adempiuto all’obbligazione nella misura ridotta prevista dalla normativa emergenziale.

In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese del grado di giudizio, ravvisate eccezionali ragioni nel combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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