Blocco stipendiale e scatti: nessun recupero degli anni di congelamento (Cons. Stato n. 10232 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco delle progressioni economiche disposto dall’art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, e prorogato fino al 31 dicembre 2015, non genera alcun credito recuperabile al momento della cessazione dei suoi effetti. La temporaneità della misura indica la sola durata della vigenza, non la sospensione di spettanze destinate a maturare nel periodo. Gli incrementi retributivi non corrisposti nel periodo di congelamento sono oggetto di definitiva sterilizzazione: la ripresa della progressione automatica dal 1° gennaio 2016 opera solo per l’avvenire, senza effetto di trascinamento sul pregresso. La sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 riguarda esclusivamente la contrattazione collettiva del pubblico impiego contrattualizzato e non incide sul regime degli scatti del personale non contrattualizzato. Le questioni di costituzionalità relative agli artt. 3 e 36 Cost. sono manifestamente infondate.

Il Fatto

Nove ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri, con grado dirigenziale o assimilato, hanno agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’annullamento delle note e circolari ministeriali che escludevano il ripristino della progressione economica automatica per classi e scatti dopo la cessazione del blocco retributivo. Chiedevano inoltre l’accertamento del diritto agli arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che l’interpretazione proposta eludesse il divieto legislativo di recupero e compensando le spese. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, riproponendo le censure di violazione di legge, eccesso di potere e contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., oltre alla questione di legittimità costituzionale delle norme di proroga.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa: l’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 ha stabilito che i meccanismi di adeguamento retributivo del personale non contrattualizzato, previsti dall’art. 24 della legge n. 448/1998, non si applicano per gli anni 2011-2013; la sospensione è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2015. La misura persegue finalità di spending review e ha superato ripetuti vagli di costituzionalità.

Gli appellanti sostengono che, venuta meno la causa del blocco, le spettanze maturate nel quinquennio dovessero essere recuperate. La tesi è respinta. Il Collegio chiarisce che il legislatore ha inteso ricondurre al congelamento ogni forma di incremento retributivo, qualunque ne sia il titolo, compresi gli scatti giuridici di carriera. La temporaneità non può essere degradata a mera parentesi: essa indica la limitazione della vigenza, ma durante tutto il periodo opera la cancellazione definitiva delle spettanze.

Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 167/2020, secondo cui l’assenza di forme di recupero e l’effetto di trascinamento nel tempo costituiscono conseguenze di una scelta discrezionale non irragionevole del legislatore. Né vale invocare la sentenza n. 178/2015: essa concerne la libertà sindacale e la contrattazione collettiva, con effetti limitati dalla data di pubblicazione, e non il meccanismo degli scatti del personale militare. La Corte costituzionale n. 207/2024, pur avendo dichiarato illegittima la norma per i soli scatti di invalidità di servizio, conferma il carattere peculiare di quell’emolumento.

Il Collegio rinvia, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., alla propria precedente decisione Cons. Stato, sez. II, n. 4479 del 2025, relativa a contenzioso identico, che ha escluso il recupero degli anni di blocco e la rilevanza della pronuncia costituzionale del 2015. Anche l’approccio fondato sulla progressione giuridica non muta le conseguenze economiche, non producendosi alcun effetto di trascinamento.

L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alle spese e al pagamento della sanzione di cui all’art. 26, comma 2, c.p.a., per la manifesta infondatezza delle censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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