Diniego di installazione di impianto FWA e legittimazione attiva: rigetto della cautela per difetto di titolarità del provvedimento (TAR Puglia n. 47 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è legittimamente disposto quando il ricorso non risulti assistito dal presupposto del fumus boni iuris, non apparendo allo stato manifestamente infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’amministrazione resistente. In particolare, difetta di legittimazione a ricorrere il soggetto rispetto al quale il provvedimento impugnato non sia stato adottato, essendo lo stesso diretto unicamente nei confronti di una diversa società. In tal caso, il giudice è esonerato dalla valutazione del periculum in mora, restando assorbita ogni ulteriore considerazione al riguardo.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune di Villa Castelli aveva negato l’istanza di installazione di un impianto FWA presso un sito esistente di altro gestore, sito in via Giacomo Matteotti. Oltre al diniego, la ricorrente gravava la comunicazione dei motivi ostativi, una nota interlocutoria, la delibera di Giunta comunale recante l’approvazione di una convenzione con altra società di infrastrutture e la relativa convenzione. Il ricorso era proposto dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 era chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare incidentale. Il Comune di Villa Castelli si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, pur riconoscendo la propria giurisdizione e competenza, riteneva di non accogliere la domanda cautelare all’esito del sommario esame proprio della fase di giudizio. Il Collegio rilevava che il ricorso non appariva assistito dal presupposto del fumus boni iuris, requisito indefettibile per la concessione della misura cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. L’eccezione preliminare sollevata dal Comune, relativa al dedotto difetto di legittimazione dell’istante, non risultava infatti, allo stato, priva di fondamento. In particolare, il provvedimento prot. n. 341126 del 22.8.2025, oggetto di gravame, risultava adottato unicamente nei confronti della diversa società Open Fiber S.p.A. e non anche nei confronti della ricorrente, circostanza che faceva venir meno il presupposto soggettivo per la proposizione del ricorso.

La verifica in ordine alla titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente si poneva, quindi, come preliminare e assorbente rispetto a ogni altra considerazione. Ciò induceva il Tribunale a non esaminare il requisito del periculum in mora, rimanendo assorbita ogni valutazione al riguardo nel riscontrato difetto del primo presupposto. La decisione assunta in sede cautelare si fondava, pertanto, sulla sola verifica del fumus, senza necessità di scrutinare l’eventuale urgenza del provvedimento richiesto.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Puglia rigettava l’istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese di lite della fase di giudizio, e ordinava all’Amministrazione l’esecuzione dell’ordinanza. Il provvedimento veniva depositato presso la segreteria del Tribunale, che avrebbe provveduto a darne comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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