Il silenzio-inadempimento viene meno con l’avvio e la conclusione del procedimento di verifica (TAR Puglia n. 46 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. presuppone l’accertamento di un silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione. Tale presupposto viene meno qualora l’Ente, ancorché in un momento successivo alla diffida, abbia avviato e portato a termine un procedimento di verifica, conclusosi con un provvedimento espresso di archiviazione. L’eventuale illegittimità di tale provvedimento non può essere censurata in sede di giudizio sul silenzio, ma va fatta valere con l’impugnazione del medesimo atto, che costituisce il nuovo oggetto del contendere. Ne consegue il rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, con assorbimento di ogni valutazione sul periculum in mora, e l’improcedibilità dell’istanza di commissario ad acta ai sensi dell’art. 59 c.p.a. ove la decisione cautelare intervenga dopo la proposizione del ricorso avverso l’atto sopravvenuto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento sito in un edificio di Manduria, segnalava all’Amministrazione comunale, con diffida del 23.9.2025, una serie di illeciti commessi dal socio unico e amministratore di una società operante nei locali al pianterreno del medesimo edificio. Le segnalazioni concernevano lo scarico abusivo di rifiuti liquidi nella fossa settica condominiale e la presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività e di agibilità basate su atti ritenuti falsi.
La ricorrente, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione, proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna alla nomina di un commissario ad acta. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con decreto n. 518 del 7.11.2025, a seguito del quale il Comune avviava un procedimento di verifica nei confronti della società controinteressata, conclusosi con un provvedimento di archiviazione del 17.12.2025, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha esaminato la domanda cautelare avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta, rilevando come la stessa non fosse assistita dal requisito del fumus boni iuris.
Il Collegio ha osservato che, in un momento successivo all’adozione del decreto cautelare, il Comune aveva attivato un procedimento di verifica nei confronti della controinteressata, con comunicazione prot. n. 61624 dell’11.11.2025. Tale procedimento si era concluso con l’archiviazione, disposta con provvedimento prot. n. 75871 del 17.12.2025. L’attività procedimentale così svolta dall’Amministrazione comportava, ad avviso del Tribunale, il venir meno del presunto silenzio-inadempimento.
La Corte ha precisato che ogni ulteriore interesse alle censure articolate dalla ricorrente si sposta sul diverso piano dell’eventuale illegittimità del provvedimento di archiviazione adottato dall’Ente locale, già impugnato con motivi aggiunti. Accertato il difetto del primo requisito, il Collegio ha ritenuto assorbita ogni valutazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, rigettando conseguentemente la domanda cautelare.
Quanto alla richiesta di nomina commissariale ex art. 59 c.p.a., il Tribunale l’ha dichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 56, comma 4, c.p.a., essendo intervenuta la decisione cautelare dopo la proposizione dell’impugnativa avverso l’atto sopravvenuto. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.
Nota della Redazione
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