L’omessa dichiarazione di indagini penali integra grave illecito professionale e legittima l’esclusione (TAR Puglia n. 109 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a una procedura di gara impone all’operatore economico di fornire all’amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della propria affidabilità, anche quando l’obbligo dichiarativo non sia espressamente tipizzato. L’omissione di informazioni idonee a incidere sulla permanenza della volontà negoziale della stazione appaltante integra un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, ponendosi in violazione del principio di buona fede di cui all’art. 5 del medesimo decreto. Tale omissione legittima l’esclusione dell’operatore dalla gara in qualunque momento della procedura, ai sensi dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, nonché la conseguente caducazione dell’aggiudicazione già disposta, senza che rilevi la circostanza che l’operatore abbia avuto conoscenza delle indagini solo dopo l’aggiudicazione. Le misure di self-cleaning devono essere idonee a ripristinare l’affidabilità dell’operatore e non possono consistere nella mera interruzione dei rapporti con il fornitore coinvolto, laddove i fatti oggetto di indagine riguardino anche il legale rappresentante della società.
Il Fatto
Una società, prima classificata, era stata aggiudicataria di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il triennio 2025-2028. A seguito della comunicazione, da parte della Guardia di Finanza, dell’avvio di indagini penali nei confronti della società, il Comune avviava il procedimento di annullamento dell’aggiudicazione, disponendo l’esclusione della società e l’aggiudicazione al secondo classificato. Il provvedimento si fondava sull’omessa dichiarazione, da parte dell’operatore, della pendenza di indagini penali a proprio carico, nonché sulla violazione degli obblighi contrattuali emersi dalle indagini relative al precedente, identico appalto.
La società ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché la mancata valutazione delle misure di self-cleaning e l’insussistenza di un obbligo dichiarativo in capo al concorrente. In via gradata, chiedeva l’esclusione della controinteressata per carenza della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, ricostruendo il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, fondato su due distinte ragioni: l’omessa dichiarazione delle indagini e la grave violazione contrattuale emersa. Ha quindi precisato che l’annullamento dell’atto sarebbe possibile solo ove entrambe le ragioni risultassero illegittime, con conseguente assorbimento delle censure in caso di legittimità di una sola di esse.
In relazione al primo motivo, il Collegio ha escluso la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, osservando che l’omissione dichiarativa integra la fattispecie elastica del grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, in quanto condotta volta a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. La Corte ha richiamato il principio di buona fede codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 e gli obblighi informativi derivanti dagli artt. 1337 e 1338 cod. civ., come chiariti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Con riguardo alla gravità dell’omissione, il Tribunale ha valorizzato sia il profilo soggettivo – le indagini riguardavano anche il legale rappresentante della società – sia quello oggettivo, in quanto i reati contestati, frode nelle pubbliche forniture e ricettazione, erano riferibili al medesimo servizio di refezione già svolto per lo stesso ente. Ha inoltre precisato che l’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 consente l’esclusione in qualunque momento della procedura, anche successivamente all’aggiudicazione, e che la valutazione di gravità è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza.
Quanto al quinto motivo, il Collegio ha rilevato che la controinteressata era in possesso della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare, senza che la ricorrente avesse mosso contestazioni dopo il deposito della documentazione.
Il Tribunale ha, infine, assorbito l’esame dell’ulteriore ragione giustificativa del provvedimento, relativa alla violazione contrattuale, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, ravvisando la presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulle questioni trattate.
Nota della Redazione
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