Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese processuali (TAR Abruzzo n. 478 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata dal difensore munito del relativo potere, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., salvo che la controparte costituita non vi si opponga entro il termine di legge. L’estinzione per rinuncia non comporta automaticamente la condanna alle spese della parte rinunciante, potendo il giudice disporre la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, correlati alla peculiarità della vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale aveva impugnato dinanzi al TAR Abruzzo il provvedimento con cui il Comune di Pineto aveva negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di opere temporanee e amovibili, finalizzate alla sosta di camper sul terreno di cui l’associazione aveva la disponibilità. L’istanza era stata qualificata come intervento di urbanizzazione e nella comunicazione dei motivi ostativi erano stati indicati i presupposti del diniego.

Nelle more del giudizio, fissata l’udienza di trattazione del merito, il difensore della ricorrente, munito del potere di rinunciare, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, notificandola alla controparte e depositandola in giudizio.

La Motivazione del Tribunale

Il collegio ha rilevato che la rinuncia, sottoscritta dal difensore della parte ricorrente con i più ampi poteri, era stata notificata alla controparte e depositata in pari data, nel termine anteriore all’udienza di discussione. Ha inoltre accertato che il Comune di Pineto, costituito in giudizio, non si era opposto alla rinuncia, come previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tale mancata opposizione ha reso legittima la declaratoria di estinzione del giudizio.

Il tribunale ha tuttavia ritenuto di non applicare il principio di soccombenza virtuale, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. La scelta è stata motivata con riferimento alla peculiarità della vicenda sostanziale sottesa al ricorso, che ha indotto il collegio a riconoscere la sussistenza di giusti motivi idonei a giustificare la deroga alla regola generale della condanna della parte rinunciante.

La pronuncia si inserisce nel quadro delle fattispecie di definizione del processo senza decisione nel merito, in cui il giudice è chiamato a valutare le specifiche circostanze del caso ai fini della regolazione delle spese, potendo discostarsi dal criterio della soccombenza in presenza di ragioni oggettive adeguatamente illustrate in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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