Artato frazionamento di impianti fotovoltaici: natura di decadenza del potere GSE e inapplicabilità della prescrizione (TAR Lazio n. 13263 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di rideterminazione della tariffa incentivante esercitato dal Gestore dei Servizi Energetici all’esito di un procedimento di verifica costituisce decadenza parziale, ancorata ai presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 richiamato dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011. Tale potere è immanente, non essendo assoggettato a un termine di decadenza ma solo al termine di dodici mesi decorrente dalla piena conoscenza dei fatti. Il divieto di artato frazionamento costituisce declinazione del generale divieto di abuso del diritto, principio immanente all’ordinamento, con la conseguenza che le disposizioni che lo prevedono hanno natura ricostruttiva e non costitutiva. Il termine di prescrizione decennale dei crediti restitutori del GSE decorre dai singoli versamenti, ma è sospeso dall’occultamento doloso del debitore sino alla scoperta della violazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di ventiquattro impianti fotovoltaici di potenza inferiore a venti kW ubicati su particelle contigue, era stata ammessa nel 2011 alla tariffa incentivante del Terzo Conto energia pari a 0,322 euro/kWh. Nel marzo 2024 il GSE avviava un procedimento di verifica con sopralluogo, rilevando indizi di un artato frazionamento: gli impianti risultavano riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale, essendo insistiti sul medesimo sito, autorizzati con unica DIA, entrati in esercizio nella medesima data e presentati a incentivazione nello stesso mese. All’esito dell’istruttoria, svolta in contraddittorio, il GSE adottava il provvedimento del 5 agosto 2025 di rideterminazione della tariffa in riduzione a 0,303 euro/kWh, considerando gli impianti come un unico impianto di potenza cumulativa pari a 372,6 kW.
La società impugnava il provvedimento, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento per il decorso del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’insussistenza dell’artato frazionamento per l’autonomia degli impianti e dei punti di connessione, nonché l’intervenuta prescrizione decennale dei crediti restitutori per le somme erogate anteriormente al 5 agosto 2015. Con motivi aggiunti, la società impugnava anche gli atti di sospensione dell’erogazione delle tariffe e dei conguagli posti in essere in esecuzione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge integralmente il ricorso. Con riguardo alla natura del potere esercitato, la Sezione qualifica la rideterminazione della tariffa come decadenza parziale ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, e non come autotutela, in quanto fondata sull’emersione di un elemento nuovo — il frazionamento dell’unico impianto — emerso all’esito di una complessa attività istruttoria in contraddittorio, non già su un mero riesame delle dichiarazioni rese in sede di ammissione. Richiamando il Cons. Stato, sez. II, n. 1774/2026 e n. 1775/2026, il Collegio afferma che il potere di decadenza è “immanente e di carattere doveroso”, esercitabile per l’intera durata del rapporto incentivante, ma comunque ancorato ai presupposti dell’autotutela: il termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre dal momento in cui il GSE ha acquisito piena conoscenza dei fatti, superando l’asimmetria informativa, e nel caso di specie risultava rispettato essendo il provvedimento adottato il 5 agosto 2025 a fronte di una conoscenza maturata il 10 aprile 2025.
Quanto alla censura sull’artato frazionamento, il TAR richiama l’orientamento per cui il divieto costituisce una declinazione del divieto di abuso del diritto, principio immanente all’ordinamento nazionale e unionale, per cui le disposizioni di cui all’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 e all’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 hanno valenza meramente ricostruttiva, non costitutiva. La pluralità di punti di connessione non osta alla configurazione del frazionamento, dovendosi aver riguardo all’unicità dell’iniziativa imprenditoriale desumibile da indici quali la contiguità delle particelle, l’identità del titolo abilitativo, la contestuale entrata in esercizio e la presentazione delle istanze nello stesso mese.
In ordine alla prescrizione, il Collegio afferma che i crediti del GSE per indebita percezione di incentivi sono soggetti alla prescrizione decennale, ma il termine è sospeso ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. per effetto dell’occultamento doloso del debitore. Nel caso di specie, la reticenza sulla configurazione unitaria degli impianti ha impedito al GSE di conoscere l’indebita percezione, con la conseguenza che il termine è rimasto sospeso sino alla scoperta del frazionamento, formalizzata nella comunicazione del 10 aprile 2025, essendo la sospensione un’eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio.
Infine, il TAR esclude i vizi di motivazione e violazione del principio di buona fede concernenti la sospensione dell’erogazione, affermando che le note di recupero hanno natura esecutiva del provvedimento di decadenza e che le informazioni presenti nell’area riservata del portale informatico del GSE assicurano la piena conoscibilità dell’entità delle somme da restituire. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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