Occupazione suolo pubblico e dehors: limite di profondità conforme a regolamento comunale (TAR Puglia n. 104 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di dehors annessi a pubblici esercizi costituisce una concessione amministrativa nuova e diversa rispetto alle precedenti autorizzazioni rilasciate in regime derogatorio post-Covid, con la conseguenza che la relativa istanza è soggetta alle prescrizioni dimensionali del regolamento comunale vigente, senza che possa invocarsi il legittimo affidamento sulla disciplina emergenziale. Il provvedimento di diniego, fondato sul superamento del limite di profondità di 2 metri previsto per le aree con stalli di sosta in linea, è adeguatamente motivato e non richiede il preventivo avviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di atto a contenuto vincolato. La documentazione depositata in giudizio dall’amministrazione a sostegno delle proprie difese non costituisce integrazione postuma della motivazione, ma mera produzione di elementi preesistenti.

Il Fatto

Il titolare di una ditta individuale di somministrazione, operante in Piazza San Pietro a Galatina, presentava al Comune un’istanza di occupazione temporanea di suolo pubblico per la realizzazione di un dehors dell’estensione di 42,38 mq. L’amministrazione comunale rigettava l’istanza con nota del 13 febbraio 2024, rilevando che dalla planimetria allegata risultava una profondità dell’occupazione superiore ai 2 metri previsti dal regolamento comunale per le aree prospicienti stalli di sosta in linea. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso al TAR deducendo la violazione dei principi di legittimo affidamento e del contraddittorio procedimentale, nonché l’illegittimità del regolamento e la disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi ubicati nella stessa piazza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha evidenziato che l’istanza del 9 febbraio 2024 non costituiva una proroga della precedente concessione rilasciata nel 2020, ma una nuova e diversa richiesta di occupazione, sottoposta alle norme del regolamento comunale sui dehors. La concessione originaria e le sue reiterate proroghe erano state rilasciate in regime derogatorio per il rilancio economico post-Covid, prescindendo dai limiti dimensionali; al contrario, la nuova istanza doveva rispettare la disciplina ordinaria. Il carattere vincolato del diniego, imposto dalle prescrizioni regolamentari, escludeva comunque la necessità dell’avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

In ordine al secondo e terzo motivo, il TAR ha accertato che il suolo pubblico in questione risulta distinto in stalli di sosta lineari e non inclinati, giustificando l’applicazione del limite di 2 metri, e ricade in zona a traffico limitato, non in area pedonale, come attestato dalle relazioni del Comando di Polizia Locale, aventi natura fidefacente fino a querela di falso. Il regolamento comunale è stato ritenuto legittimo, non contrastando con norme di legge e non contraddicendosi con l’art. 7.1 che qualifica le ZTL come aree carrabili.

Quanto alla censura di disparità di trattamento, il Collegio ha rilevato che gli altri esercizi commerciali della piazza vantano autorizzazioni di occupazione risalenti al periodo emergenziale, essendo stati sottratti alla disciplina regolamentare ordinaria cui è invece soggetta l’istanza del ricorrente. Infine, la documentazione prodotta dall’amministrazione nel corso del giudizio — relazioni tecniche e note della Polizia Locale — è stata ritenuta preesistente al ricorso e non integrativa della motivazione del provvedimento impugnato, escludendo ogni ipotesi di inversione procedimentale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese di lite per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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